CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 agosto 2019, n. 21806 – Il presupposto dell’autonoma organizzazione di cui alla norma citata, ricorre anche laddove «il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio»