CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2020, n. 10229 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive