CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2018, n. 7835
Ripetizione di contributi Inps versati – Mancata proposizione della domanda amministrativa – Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo – Tutela dell’interesse pubblico
Considerato
che con sentenza depositata ¡1 20.9.2011 la Corte di appello di Bari, respinto l’appello di M.A.C., ha accertato l’inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell’Inps per la ripetizione di contributi versati, nel periodo 1993-2003, per lavoratori dipendenti impiegati su terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore a 700 metri;
che avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a due motivi e l’Inps è rimasto intimato;
Rilevato
che con i due motivi di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 disp.att.cod.proc.civ. e 112, 342, 414, 434, 443 cod.proc. civ. avendo, la Corte distrettuale, ritenuto necessaria la proposizione di domanda amministrativa per la ripetizione di contributi versati all’Istituto previdenziale ed avendo proceduto, d’ufficio, alla pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziaria;
che i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati posto che questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata proposizione della domanda amministrativa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l’interesse pubblico (v. Cass. n. 26818/2016; Cass. n. 16592 del 2014, secondo cui “la tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. – nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi – è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063);
che la Corte distrettuale – procedendo in conformità ai principi di diritto innanzi esposti – ha respinto l’appello del C. avendo verificato, sulla base della documentazione prodotta da entrambe le parti, l’assenza della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata (di richiesta del pagamento di contributi già versati) inviata all’Inps;
che il ricorso va rigettato, non disponendosi nulla sulle spese in assenza del controricorrente;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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