CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2147 – La permuta rilevante ai fini Iva, e, quindi, rilevante a norma dell’art. 11 d.P.R. cit., non va considerata come un’unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti, anche se assistite dal vincolo di corrispettività, alle quali va applicata atomisticamente l’iva, e che tali operazioni sono da ritenere imponibili al momento della loro esecuzione. In tal senso, è stato soggiunto che, nel caso di permuta di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, equivale, in parte qua, al pagamento del corrispettivo