CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2020, n. 16566 – L’iscrizione all’INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, per cui sono tenuti unicamente al versamento del contributo integrativo