Corte di Cassazione sentenza n. 10876 depositata il 25 maggio 2016 – In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il combinato disposto degli articoli 82 e 130 Testo Unico spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione, pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti