Corte di Cassazione sentenza n. 10902 depositata il 5 aprile 2022
perfezionamento notifica – prova
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza della C.T.P. di Benevento che aveva accolto il ricorso proposto dalla B. s.r.l. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di credito d’imposta per la ricerca scientifica, utilizzato in compensazione sebbene non indicato nel quadro RU della dichiarazione fiscale.
2. La Commissione tributaria regionale, rigettando l’impugnazione, osservò che l’indicazione a pena di decadenza del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi era finalizzata a supportare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla corretta fruizione del credito d’imposta, cosicché non era preclusa una azione di correzione dell’eventuale La mancata compilazione del quadro RU non poteva considerarsi violazione di carattere sostanziale, non potendo incidere sulla effettiva commisurazione del credito d’imposta e, peraltro, nel caso di specie, non si discuteva della effettiva sussistenza del credito, né della sua fruibilità nell’anno in cui era stato esposto in dichiarazione, atteso che, con decreto del 30 novembre 2004, il MIUR aveva riconosciuto alla società contribuente il diritto ai contributi nella misura di euro 100.000,00 attraverso la formula del credito d’imposta. L’inesatta indicazione nel quadro RU integrava un errore meramente formale e, pertanto, non poteva comportare la perdita di un credito regolarmente concesso e, comunque, spettante.
3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. La Curatela del Fallimento B. s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 in combinato disposto con l’art. 5, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e l’art. 7 del decreto interministeriale n. 275 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura la decisione gravata per avere la C.T.R. ritenuto che il diritto alla compensazione del credito d’imposta per investimenti nella ricerca scientifica, riportato nella dichiarazione del 2005 (anno d’imposta 2004), anno in cui era maturato il credito, legittimava la compensazione nelle annualità successive, ben potendo il contribuente emendare la dichiarazione dei redditi.
Assume la ricorrente che il fatto da cui deriva la pretesa è rappresentato dall’omessa indicazione, da parte della contribuente, nella dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2009 del credito residuo di cui intendeva avvalersi in compensazione con altri debiti d’imposta dovuti all’Erario per detta annualità. Aggiunge che l’omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno 2008 non era stata oggetto di correzione nei termini di cui al comma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, coincidente con la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, avendo la contribuente presentato dichiarazione integrativa solo in data 17 novembre 2011.
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata è errata sia perché ritiene sufficiente l’esposizione del credito d’imposta nel suo ammontare complessivo nell’annualità in cui è maturato detto diritto, escludendo la necessità che debba essere riportato nelle successive annualità il credito residuo utilizzato in compensazione, sia laddove considera tempestiva la dichiarazione integrativa.
2. Preliminarmente all’esame del motivo di ricorso il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica.
2.1 Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., sez. U, 12/05/2010, n. 11429; Cass., sez. 5, 1/10/2015, n. 19623; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26108; Cass., sez. 6-5, 1/10/2018, n. 23793).
Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
2.2 Nella specie, l’Agenzia delle entrate ha provveduto alla spedizione per la notifica del ricorso per cassazione in data 11 maggio 2015 presso il domicilio eletto dalla società contribuente (dott. Anna Federici, con studio in Benevento, via San Gennaro, n. 3) e, stante l’esito negativo della notifica, ha reiteratamente tentato di rinnovare la notifica.
La ricorrente ha, tuttavia, omesso di produrre l’avviso di ricevimento concernente il primo tentativo di notifica eseguito presso il domicilio eletto, risultando prodotti soltanto gli avvisi di ricevimento relativi ai successivi tentativi di rinnovazione, che non si sono perfezionati; neppure ha provato di essersi tempestivamente attivata presso l’Amministrazione postale per avere conoscenza dell’esito della originaria notifica, né ha domandato di essere rimessa in termini.
3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
Quanto alla regolazione dell’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, va fatta applicazione – nei confronti dell’Agenzia delle entrate – del principio secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso (Cass., sez. U, 25/11/2013, n. 26280; Cass., sez. U, 2/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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