CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18146 depositata il 26 giugno 2023

Lavoro – Contratto di collaborazione professionale – Risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro – Termine di scadenza del rapporto fissato in coincidenza con la prima finestra utile per l’accesso alla pensione – Pensione anticipata in cumulo – Automatismo temporale dipendente dalla maturazione di requisiti fissati per legge per l’accesso al trattamento pensionistico – Accoglimento

Fatto

1. Con sentenza 15 (notificata il 26) marzo 2021, la Corte d’appello di Milano ha accertato l’inesistenza del diritto di P.S. di procedere ad esecuzione forzata per il credito maturato con decorrenza dal 1° luglio 2019 e l’inefficacia dell’atto di precetto limitatamente ad esso: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione di Banco B. s.p.a., ai sensi degli artt. 618bis, 615 e 617 c.p.c., all’intimazione di pagamento del predetto (dipendente della banca come dirigente dal 2002 al 2008 e successivamente collaboratore in qualità di consulente legale) con atto di precetto notificato il 4 ottobre 2019, in forza del verbale di conciliazione sindacale e dell’allegato A) “Convenzione” del 25 agosto 2008, reso esecutivo con decreto del Tribunale di Lodi del 17 dicembre 2008.

2. Premessa la natura di titolo esecutivo della Convenzione (in base alla quale le parti avevano avviato una collaborazione con scadenza al 31 dicembre 2015, prorogata nell’aprile 2015 al 31 luglio 2020), in esito a critica ed argomentata interpretazione della clausola contenuta nell’art. 4, essa ha individuato il termine di cessazione del rapporto (“prima finestra utile per l’accesso alla pensione del signor P.S., ferme restando le attuali previsioni in materia pensionistica”, con proroga del termine, in difetto, “al momento della prima finestra utile per l’accesso alla pensione” del medesimo) alla “prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico” (non già di vecchiaia, come preteso dal dirigente, ma) “qualunque esso fosse e quindi pure la pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017 a far tempo dal 1° gennaio 2017”.

Sicché, essa ha fissato la decorrenza della pensione, pure avendone il predetto maturato i requisiti per l’accesso l’11 marzo 2019, tuttavia dal 1° luglio 2019, per avere P.S. continuato la prestazione di attività di consulente fino al giugno 2019.

3. Con atto notificato il 21 maggio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui il lavoratore ha replicato con controricorso.

4. La causa, inizialmente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., è stata rinviata, per la natura delle questioni poste, a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria del 31 gennaio 2023 e quindi nuovamente fissata all’odierna pubblica udienza.

5. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione alla Convenzione del 25 agosto 2008, per erronea individuazione del termine di cessazione del rapporto, con essa rinegoziato, nella prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico qualunque (pure di pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017), anziché di vecchiaia, come chiaramente risultante dalla volontà comune delle parti esplicitata nel tenore letterale dell’art. 4 della Convenzione, dell’accordo del 15 aprile 2015 di proroga della scadenza al 31 luglio 2020 e alla luce del carteggio tra le parti, comportante il mancato rispetto dei canoni interpretativi denunciati.

2. Con il secondo, egli deduce violazione degli artt. 1362,  1363, 1366 c.c. in relazione alla Convenzione del 25 agosto 2008, per erronea individuazione del termine di cessazione del rapporto, nella prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico qualunque – in particolare di pensione anticipata in cumulo introdotta con l’art. 1, comma 195 della legge n. 11 dicembre 2012 (ndr art. 1, comma 195 legge n. 232/2016) (di bilancio dell’anno 2017), modificativo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esigente una specifica richiesta facoltativa del lavoratore – anziché di vecchiaia, nell’inosservanza pure del canone ermeneutico di buona fede, siccome esorbitante dall’ambito previsionale della volontà delle parti.

3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati.

4. Giova avviare l’esame dall’art. 4 della “Convenzione” (id est: contratto di collaborazione professionale) 25 agosto 2008 – accedente alla risoluzione consensuale, a far tempo dal 31 dicembre 2008, del rapporto di lavoro instaurato tra le parti in data 8 aprile 2002, alle condizioni previste nel pedissequo verbale di conciliazione – secondo cui:

“Il presente contratto, che avrà efficacia vincolante dal 01/01/2009, previa e subordinatamente all’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano del signor P.S., viene stipulato per la durata di anni sette con scadenza automatica senza obbligo di comunicazione al 31 dicembre 2015, termine che coincide con la prima finestra utile per l’accesso alla pensione del signor P.S., ferme restando le attuali previsioni in materia pensionistica, in difetto il termine verrà prorogato al momento della prima finestra utile per l’accesso alla pensione del signor P.S.” (p.to 7, a pgg. 7 e 8 del ricorso).

4.1. Il termine di scadenza automatica, coincidente con la prima finestra utile per l’accesso alla pensione del predetto, è stato prorogato, con la lettera di comunicazione del Banco B. del 15 aprile 2015 (integralmente trascritta al terzo capoverso di pg. 14 del ricorso), a seguito dell’esame, da parte della banca, della comunicazione del medesimo “del 2 febbraio u.s. riguardante la circostanza che le più recenti normative in materia pensionistica hanno dato luogo allo spostamento della Sua età pensionistica dal 1° gennaio 2016 al 1° agosto 2020, salvi ulteriori spostamenti che dovessero entrare in vigore in ragione di adeguamenti alla speranza di vita ovvero di modifiche normative” alla data del 31 luglio 2020, “e cioè alla prima finestra utile per il Suo accesso al trattamento pensionistico”, restando “inteso (sempre in applicazione di quanto pattuito tra le Parti all’art. 4 della Convenzione) che, qualora dovessero intervenire modificazioni o integrazioni nella normativa in materia pensionistica in forza delle quali derivi la maturazione del … diritto” di P.S. “ad accedere al trattamento pensionistico A.G.O. ad una data anteriore rispetto a quella del 1° agosto 2020, la scadenza automatica della Convenzione avrà luogo a tale data, senza obbligo di comunicazione”.

5. Appare chiaro come le parti abbiano sempre fatto riferimento, nell’intendere “la prima finestra utile per l’accesso alla pensione”, ad un automatismo temporale, legato alla maturazione di requisiti, fissati per legge, riguardanti il trattamento pensionistico di A.G.O. (in particolare: pensione di vecchiaia), non esigenti alcuna attivazione del prestatore. E pertanto senza necessità di una specifica richiesta facoltativa, in dipendenza della facoltà di cumulo introdotta dalla previsione dell’art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 195 legge n. 232/2016:

individuata dalla Corte d’appello di Milano come il “momento della prima finestra utile per l’accesso alla pensione” quale “prima decorrenza utile al godimento di un trattamento pensionistico … qualunque esso fosse e quindi pure la pensione anticipata in cumulo introdotta con la legge di bilancio del 2017 a far tempo dal 1° gennaio 2017” (per le ragioni esposte dal primo al terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza). La nuova previsione stabilisce, in particolare: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.”;

potendo “La predetta facoltà … essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato … ”.

6. Premessa allora l’ammissibilità di entrambi i motivi, per la corretta deduzione della violazione dei canoni interpretativi denunciati, con la loro puntuale indicazione e la specificazione delle ragioni e del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 14 maggio 2019, n. 12791), essa è altresì conforme ai principi di diritto regolanti la materia.

6.1. In particolare, appare integrata la violazione dell’art. 1362 c.c., sia sotto il profilo del “chiaro tenore letterale” del testo (per il riferimento delle parti, come detto, ad un automatismo temporale dipendente dalla maturazione di requisiti fissati per legge, riguardanti il trattamento pensionistico di A.G.O.), sia sotto il profilo della “comune intenzione delle parti” (non potendo avere avuto presente, al momento di negoziazione della Convenzione del 25 agosto 2008, che il suddetto trattamento pensionistico, non essendovene altro di matrice facoltativa: essendo stato semplicemente prorogato il trattamento con la lettera del 15 aprile 2015, per la sopravvenuta modificazione e integrazione della normativa in materia pensionistica in forza della quale sia derivata la maturazione del diritto di Sanvito ad accedere al trattamento pensionistico A.G.O.), anche alla luce, ancora in base alla lettera di proroga del 15 aprile 2015, del “loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma c.c.); e pertanto in violazione del criterio ermeneutico, che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, sicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 4 maggio 2017, n. 10850).

6.2. Peraltro, esso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n. 14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173): in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la complessiva condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. 14 settembre 2021, n. 24699), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141).

7. Con unico motivo, la controricorrente a propria volta, in via incidentale, deduce violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la sentenza ancorato la scadenza stabilita dall’art. 4 della Convenzione del 25 agosto 2008, non alla data di apertura della finestra pensionistica, ma alla decorrenza della pensione.

8. Esso è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale.

9. Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto, l’incidentale assorbito, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito

l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.