Corte di Cassazione sentenza n. 18817 depositata il 10 giugno 2022
valutazione prove impugnabile deducibile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione – giudicato esterno principio del favor rei
FATTI DI CAUSA
1. I contribuenti M.A. e L.G. hanno impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, relativo al periodo di imposta 2006, con cui l’Ufficio recuperava un maggior importo per IVA in relazione all’atto di compravendita in data 4 luglio 2006, registrato in data 16 luglio 2006, avente ad oggetto l’acquisto di una villa sita in Comune di Sant’Agata li Battiati, in relazione alla quale l’Ufficio aveva disconosciuto l’aliquota agevolata del 4% applicata dai contribuenti per i beni non di lusso di cui all’art. 3, comma 131, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
2. La CTP di Catania ha rigettato il ricorso.
3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 27 febbraio 2014, ha rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo correttamente notificato l’atto impositivo e rigettando l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento; nel merito, il giudice di appello ha ritenuto che l’immobile acquistato dai contribuenti avesse carattere di lusso, ciò sulla base del numero dei locali (vani), della qualità delle finiture (pavimenti, infissi) e dell’esistenza di una piscina.
4. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito l’Ufficio con controricorso.
5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria in data 21 luglio 2020, n. 15545, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine all’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti alla notificazione degli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché all’applicabilità del principio della scissione quando la notificazione non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 17 dicembre 2021, 40543, hanno rigettato i primi tre motivi di ricorso, rimettendo gli atti alla Sezione semplice per l’esame del restante quarto motivo e per la regolazione delle spese.
7. I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della Tabella A parte 2 n. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’immobile acquistato dai contribuenti per cui è causa abbia caratteristiche di lusso ai fini del regime IVA. Osservano i ricorrenti che la perizia espletata nel giudizio di merito avrebbe accertato l’esistenza di una superficie pari a 232,00, inferiore a quella di 240 mq, nonché osservando – in particolare – che parte del piano seminterrato fosse non abitabile, in quanto di altezza inferiore a mt. 3,00 e costituito da ambienti di servizio, così come sarebbe stato accertato che l’area della piscina fosse inferiore a mq. 80,00. Osservano, inoltre, i ricorrenti che farebbero difetto anche le ulteriori caratteristiche di cui al d.m. 2 agosto 1969 relative alle abitazioni di lusso, quali l’estensione del terreno (mq. 1.800) e l’assenza di rifiniture di pregio. Osservano, infine, come l’immobile sia stato accatastato con categoria A/7 e non con categoria A/8 o A/1.
3. In memoria i ricorrenti eccepiscono la formazione del giudicato esterno favorevole al coobbligato solidale ai fini IVA, la cedente Giusy SRL, formatosi in esito alle pronunce di questa Corte in data 10 marzo 2015, nn. 4722, 4724. Tale eccezione va disattesa, posto che – come rilevano gli stessi ricorrenti in memoria – le suddette sentenze riguardano diversi periodi di imposta (2004 e 2005) e non possono, pertanto, attenere neanche in astratto al contratto di compravendita intercorso con gli odierni ricorrenti in data 4 luglio 2006, che è il presupposto sulla base del quale invocare l’estensione dell’eccezione di giudicato esterno. Non vi è, pertanto, alcun elemento per ritenere formatosi un giudicato in relazione all’immobile acquistato dai ricorrenti in data 4 luglio 2006, di cui i ricorrenti possano avvalersi.
4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero, il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere che l’immobile in oggetto abbia le caratteristiche dell’immobile di lusso. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), in cui oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), deducibile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). Il che è, persino, palese in relazione alla dedotta insussistenza di finiture di pregio («avendo rilevanza la qualità dei pavimenti […] la qualità degli infissi interni ed esterni»), secondo la disciplina pro tempore in vigore. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
5. Sempre in memoria (in entrambe le memorie) i ricorrenti chiedono farsi applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni, evidenziando come l’immobile rientrerebbe nella categoria catastale A/7 per cui si potrebbe fruire – quanto alle sanzioni – della nuova formulazione del n. 21 della Tabella A, Parte II, così provocando l’applicazione dello ius superveniens, per il principio del favor rei, l’accoglimento del ricorso quanto alle sanzioni irrogate.
6. Tale assunto è infondato. L’art. 33 del d. lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha effettivamente espunto – ai fini dell’applicazione del regime agevolato alle abitazioni non di lusso le parole «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969» sostituendole con le parole «ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9» e così facendo riferimento alla sola categoria catastale. Tuttavia questa Corte, all’esito dell’ordinanza di rimessione in data 21 novembre 2021, n. 30708, ha ritenuto che non viene in considerazione in questo caso il principio del favor rei, restando la sanzione comunque dovuta, non elidendo la disciplina sopravvenuta la rilevanza della condotta in precedenza oggetto di irrogazione di sanzioni, posto che l’infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, è rimasta immutata, mutandone unicamente l’oggetto (Cass., Sez. U., 27 aprile 2022, n. 13145). Il mutamento normativo non ha, pertanto, rilevanza quanto alle sanzioni irrogate.
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo complesso. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese processuali; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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