CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19261 depositata il 19 luglio 2018 – Il ritiro della somma depositata ex art. 1210 c.c., senza alcuna contraria dichiarazione, da parte del creditore, della somma depositata nell’ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, costituisce accettazione tacita del deposito, e determina, ai sensi dell’articolo 1210, comma 2, con efficacia ex tunc , l’effetto liberatorio per il debitore