Corte di Cassazione, sentenza n. 20530 depositata il 17 luglio 2023 – Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l’istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d’ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992