Corte di Cassazione, sentenza n. 20530 depositata il 17 luglio 2023

rimborso IVA – l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 218/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna che aveva accolto il ricorso proposto da E. spa contro il diniego di rimborso IVA 1992.

La CTR osservava in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, l’agenzia fiscale aveva adeguatamente asseverato che il chiesto rimborso era già avvenuto mediante la cessione di titoli di Stato ex art. 11, legge 75/1993; che, comunque, il credito azionato doveva considerarsi prescritto, posto che era stato esposto nella relativa dichiarazione di periodo ed era quindi decorso il termine decennale prima che venisse sollecitata l’esecuzione del rimborso.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sette motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste  con  controricorso  l’Agenzia  delle  entrate,  che successivamente ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 32, comma 1, 58, 61, d.lgs 546/1992, 112,

115, 116, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché la CTR ha fondato la propria decisione, anche, sulla valorizzazione di un documento prodotto tardivamente in appello dall’agenzia fiscale.

La censura è fondata.

Va ribadito che «Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva» (Sez. 5 – , Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276 – 01; conf. Sez. 5 – , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021, Rv. 661783 – 01).

Pacifico che il termine -perentorio- dell’art. 32, comma 1, d.lgs 546/1992 non è stato rispettato dall’appellante agenzia fiscale, è dunque evidente che la sentenza impugnata, avendo basato la propria decisione, anche, sul documento tardivamente prodotto, è pienamente contrastante con detto consolidato principio di diritto.

Osserva peraltro il Collegio che non è fondato il rilievo della controricorrente di inammissibilità del mezzo per difetto di interesse, posto che non è affatto chiaro nella motivazione della sentenza impugnata se la documentazione dimessa dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, nel primo grado di giudizio sia, di per sé, sufficiente a suffragare la sua eccezione di pagamento.

Tale accertamento dovrà pertanto essere effettuato in sede di rinvio.

L’accoglimento del primo motivo è assorbente del secondo e del terzo motivo (rispettivamente, violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ. in relazione alle valutazioni probatorie del giudice tributario di appello e omesso esame di fatto decisivo controverso in relazione alla documentazione in atti).

Con il quarto motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 57, comma 2, 23, comma 3, d.lgs 546/1992, 112, 345, cod. proc. civ., 24, 11, Cost., poiché la CTR ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’agenzia fiscale soltanto nel grado appello.

La censura è fondata.

Pacifico in fatto che l’eccezione de qua è stata proposta dall’appellante Agenzia delle entrate, ufficio locale, ma non nel primo grado del giudizio, basti ribadire che «Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l’istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d’ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 24478 del 05/10/2018, Rv. 650741 – 02; conf., sia pure in relazione a diversa imposta, Sez. 5 – , Ordinanza n. 20605 del 27/06/2022, Rv. 665132 – 01).

Ne deriva pianamente l’erroneità della sentenza impugnata anche in parte qua, dato che ha pronunciato su di un’eccezione non rilevabile d’ufficio e perciò improponibile nel grado di appello, secondo la previsione di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs 546/1992.

L’accoglimento del quarto motivo è assorbente del quinto, sesto e settimo  motivo  (rispettivamente:  non  rilevabilità  d’ufficio dell’eccezione di prescrizione, interruzione della prescrizione eccepita/mancato decorso del termine prescrizionale, omesso esame di fatto decisivo e controverso in ordine alla sussistenza di un fatto interruttivo di tale termine).

In conclusione, accolto il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.