Corte di Cassazione sentenza n. 24769 depositata il 5 dicembre 2016
TRIBUTI – IRAP – RIMBORSO – MEDICO DI BASE CONVENZIONATO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – VALUTAZIONE
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.I., medico di base convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2002, la C.T.R. della Sicilia-sezione distaccata di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso (che aveva, tranne per un’annualità, accolto il ricorso), ribadendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione avendo il contribuente dichiarato valori dei beni strumentali, spese per immobili, per prestazioni di lavoro dipendente compensi corrisposti a terzi.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta violazione di legge, è fondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti e di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata, nel limitarsi ad indicare, peraltro insufficientemente (dal chè la fondatezza anche del secondo motivo), unicamente gli elementi desumibili dalle dichiarazioni del contribuente senza compiere alcuna valutazione sulla loro idoneità a fondare l’affermata esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si è, di fatto, sottratta dall’accertamento demandato al Giudice di merito.
5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Sicilia la quale provvedere al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.
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