Corte di Cassazione sentenza n. 24769 depositata il 5 dicembre 2016
TRIBUTI – IRAP – RIMBORSO – MEDICO DI BASE CONVENZIONATO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – VALUTAZIONE
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.I., medico di base convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2002, la C.T.R. della Sicilia-sezione distaccata di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso (che aveva, tranne per un’annualità, accolto il ricorso), ribadendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione avendo il contribuente dichiarato valori dei beni strumentali, spese per immobili, per prestazioni di lavoro dipendente compensi corrisposti a terzi.
Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta violazione di legge, è fondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, infatti e di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata, nel limitarsi ad indicare, peraltro insufficientemente (dal chè la fondatezza anche del secondo motivo), unicamente gli elementi desumibili dalle dichiarazioni del contribuente senza compiere alcuna valutazione sulla loro idoneità a fondare l’affermata esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si è, di fatto, sottratta dall’accertamento demandato al Giudice di merito.
5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Sicilia la quale provvedere al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese di lite.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491 - In tema di IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10129 depositata il 17 aprile 2023 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19071 - IRAP - Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2020, n. 24516 - In tema di IRAP il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 - Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…