CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2800 depositata il 31 gennaio 2023
Lavoro – Pensione di anzianità – Ricalcolo della pensione VO – Neutralizzazione di alcuni periodi di contribuzione – Rigetto
Con sentenza del 14/4/17 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda del pensionato in epigrafe volta ad ottenere la neutralizzazione di alcuni periodi di contribuzione relativa agli anni 2003 e 2006-2007 con ricalcolo della pensione VO in godimento dal 1/10/07.
In particolare, premesso che la pensione era stata ottenuta sulla base del solo requisito contributivo, la corte territoriale ha ritenuto che la richiesta neutralizzazione avrebbe fatto venir meno il detto requisito contributivo.
Avverso tale sentenza ricorre per un motivo il pensionato, resiste con controricorso l’INPS. Le parti hanno depositato memorie.
Il motivo unico di ricorso deduce violazione dell’articolo 59 comma 6 e 8 legge 449/97, per avere la sentenza impugnata trascurato che i contributi da neutralizzare non erano affatto necessari per accedere alla pensione.
Occorre premettere che la pensione richiesta dalla parte nella specie è di tipo puramente contributivo, come si desume dalla richiesta della parte, sia dalla decorrenza della prestazione, del tutto sganciata dall’età del pensionato e correlata solo all’anzianità contributiva di 39 anni del lavoratore.
In tale contesto, la sopravenienza -alla maturazione della pensione- dei requisiti di età per beneficiare di trattamento alternativo (57 anni di età con requisiti contributivi minori) resta irrilevante e priva di incidenza non solo sulla natura della pensione (che non muta in alcun modo, restando pur sempre pensione di anzianità), ma anche sul contenuto del diritto.
Quanto detto, mentre esclude l’applicabilità della sentenza 428/92 della Corte costituzionale (che riguarda invece il caso di pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia), dall’altro lato non consente l’applicabilità del c.d. principio di neutralizzazione, che non riguarda le pensioni contributive ove i contributi siano necessari per il pensionamento.
Questa Corte ha invero già affermato che, in tema di pensioni di anzianità, la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, ma tale meccanismo di “neutralizzazione” è inapplicabile ai periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico (Cass. 10323 del 26/4/2017; Cass. 28/2/2014, n. 4868; v. pure Cass. 25/3/2014, n. 6966).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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