Corte di Cassazione, sentenza n. 6772 depositata il 7 marzo 2023 – Nel processo tributario, la disposizione di cui all’art. 58, comma 2, in base al quale in grado d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, va ritenuta applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano di per sé una prova ai sensi del capo II del titolo II del libro Vi del cod. civ. (artt. 2699-2720, cod. civ.), ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che da  soli  o  unitamente  ad  altri,  in  quanto  dotati  delle caratteristiche previste dall’art. 2729, cod. civ., siano idonei a fondare una praesumptio hominis.