CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4370 depositata il 19 febbraio 2024
Lavoro – Prova in tema di lavoro straordinario – Differenze retributive – Valutazione della prova rimessa al giudice di merito – Rigetto
Fatti di causa
La Corte di appello di Bari aveva accolto l’appello proposto dalla F.lli C.D.N.N., A. & C. SAS avverso la decisione con cui il Tribunale di Trani aveva condannato la predetta società a pagare in favore di S.C.E. la somma di E. 69.490,22, di cui E.6.320,98 a titolo di TFR ed il resto per differenze retributive in ragione del lavoro straordinario prestato, oltre accessori di legge.
La corte territoriale, valutando l’attività istruttoria svolta ed in particolare le testimonianze rese, attribuiva maggiore incisività ed attendibilità al teste Pistillo e, considerati i principi regolanti la prova in tema di lavoro straordinario, valutava che tale prova non fosse stata fornita dalla lavoratrice. Rigettava quindi la originaria domanda di quest’ultima.
Avverso detta decisione S.C.E. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società anche con successiva memoria.
Ragioni della decisione
1)- Con il primo motivo è dedotta l’errata interpretazione delle prove testimoniali avendo, la corte di merito, in una situazione di contrasto tra le diverse testimonianze assunte, privilegiato le dichiarazioni di un teste senza compiutamente esporre le ragioni di maggiore credibilità dello stesso.
Il motivo risulta infondato. La corte ha spiegato le ragioni di maggiore credibilità del teste P. avendo quest’ultimo lavorato continuativamente (16 anni) nella società. Ha poi soggiunto che gli altri testi, peraltro legati ai titolari della società da vincoli di parentela, hanno potuto riferire solo episodi frammentari sull’orario di lavoro. La corte di appello ha dunque dato conto della propria scelta decisionale.
Occorre ribadire che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.n. 16056/2016; Cass.n. 29404/2017).
La sentenza in esame risulta coerente con i suddetti principi.
2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., per non aver, la corte di merito, fatto uso corretto del principio sull’onere probatorio in tema di lavoro straordinario. In particolare, è lamentata la errata interpretazione delle dichiarazioni di una teste (Dinca) che avrebbe affermato, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, che nel periodo aprile 2011 giugno 2011 e settembre 2011 dicembre 2011, la Stan avesse comunque lavorato.
Il motivo, pur diretto a denunciare la violazione di legge, in realtà contiene una denuncia di errata/omessa valutazione di talune dichiarazioni testimoniali.
Oltre che richiamare il principio sopra evocato in punto di valutazione della prova rimessa al giudice del merito, occorre anche ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Cass. n. 8758/017- 18721/2018).
Peraltro nella censura in esame è specificamente lamentata la mancata considerazione di una dichiarazione testimoniale, ma nulla è specificato circa la assoluta e decisiva rilevanza della stessa ai fini di una differente decisione.
Per tali molteplici ragioni il motivo è inammissibile.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione giusta dichiarazione resa dal procuratore ex art. 93 c.p.c.. Non sussistono le condizioni per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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