CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4726 depositata il 22 febbraio 2024 – La proposizione, in giudizi separati, dell’azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento, e quella di impugnativa di quest’ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito – e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore)