CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4910 depositata il 23 febbraio 2024 – Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale