CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6268 depositata l’ 8 marzo 2024 – Il giudice di rinvio, cui la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato