CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5002 depositata il 26 febbraio 2024
Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Operaio addetto allo scarico dei bagagli – Ccnl personale di terra del trasporto aereo – Assenza per malattia – Attività che pregiudica o ritarda la guarigione – Accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito – Promiscuità delle censure – Inammissibilità
Svolgimento del processo
1.- L.M. era stato dipendente di S. spa dal 16/05/2005 con mansioni di operaio addetto allo scarico dei bagagli, inquadrato nel livello 8 del ccnl personale di terra del trasporto aereo Assaeroporti, fino al 29/04/2016, quando era stato licenziato per giusta causa per aver tenuto, durante l’assenza per malattia, condotte incompatibili con lo stato di salute e comunque pregiudizievoli per la pronta guarigione.
2.- Impugnato il licenziamento, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria, rigettava l’impugnazione.
3.- L’opposizione del lavoratore veniva invece accolta, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con conseguente annullamento del licenziamento e ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, nonché con le ulteriori conseguenze.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il reclamo della società e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione e quindi la domanda del lavoratore.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) vi è prova dello svolgimento in via continuativa dell’attività di istruttore di “kick boxing” durante l’assenza per malattia, come si evince dalle prove testimoniali addotte dalla società e dalla relazione investigativa prodotta;
b) i testimoni addotti dal lavoratore sono inattendibili per i rapporti di parentela, amicizia o colleganza professionale e per la evidente faziosità delle loro dichiarazioni;
c) in via di principio non vi è un divieto assoluto di svolgere attività durante l’assenza per malattia, anche in favore di terzi, purché essa non sia contraria ai doveri generali di correttezza e di buona fede, nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà;
d) tale violazione sussiste quando lo svolgimento di altra attività durante la malattia – valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione ed il pronto rientro al lavoro;
e) tale valutazione va compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui quell’attività viene svolta, sicché ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante (Cass. n. 27656/2018);
f) la consulenza tecnica espletata in primo grado non può essere in alcun modo condivisa, sia perché in origine limitata ad un solo episodio, sia perché poi in sede di integrazioni e chiarimenti – chiesti all’esito dell’istruttoria testimoniale – l’ausiliario ha mantenuto apoditticamente ferme le sue originarie conclusioni circa il carattere non pregiudizievole dell’attività espletata dal M.;
g) peraltro, i certificati medici dimostrano un progressivo peggioramento della condizione dell’arto superiore destro (spalla) e ciononostante il M. ha continuato nel suo ordinario stile di vita, comprensivo dell’attività di istruttore nella palestra da lui pubblicizzata con il suo numero di cellulare.
5.- Avverso tale sentenza L.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- S. spa ha resistito con controricorso.
7.- In prossimità dell’udienza odierna per il ricorrente si è costituito il nuovo difensore in sostituzione di quello originario.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 342 e 434 c.p.c. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità del reclamo a causa della mancata osservanza delle modalità formali di redazione dell’atto di gravame.
Il motivo è inammissibile.
La valutazione e l’interpretazione dell’atto processuale sono attività riservate al giudice del merito, censurabili con ricorso per cassazione solo per violazione dei criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 ss. c.c. che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014). Altrimenti, quelle attività sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate (Cass. ord. n. 11103/2020)
Nella specie la Corte territoriale ha motivato in modo ampio ed articolato circa l’esistenza di specifici motivi di gravame, seppure “non individuati graficamente in modo autonomo” (v. sentenza impugnata, p. 3), ravvisandoli a partire dalla pagina 10 del reclamo e quindi analizzandoli uno ad uno.
Altresì inammissibile è la censura (v. ricorso per cassazione, p. 14), con cui il ricorrente addebita ai giudici del reclamo di aver utilizzato in sentenza l’argomento relativo alla circostanza del trasporto di taniche piene, sebbene il reclamo non contenesse un vero e proprio motivo di gravame al riguardo.
Al riguardo va evidenziato che la censura avrebbe dovuto essere formulata e argomentata, semmai nei diversi termini di extra o ultrapetizione, quindi di violazione dell’art. 112 c.p.c., da far valere come motivo di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado.
Il motivo è inammissibile, sia perché sollecita a questa Corte una nuova valutazione di quelle conclusioni e di alcuni certificati medici, attività che è interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito; sia perché a tratti si traduce in censure di “incoerenza motivazionale” (v. ricorso per cassazione, p. 17, ult.cpv.), che a seguito della riforma dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. non possono trovare più ingresso nel giudizio di legittimità.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2086, 2014 e 2712 c.c., nonché 2, 3 e 4 legge n. 300/1970 per avere la Corte territoriale utilizzato ai fini della decisione il “dossier” redatto dall’agenzia investigativa, nonostante il formale disconoscimento da parte del lavoratore.
Il motivo è inammissibile per la complessiva promiscuità delle censure, nonché per le parti in cui il ricorrente sollecita a questa Corte un apprezzamento delle modalità con cui le investigazioni sono state condotte, apprezzamento invece riservato al giudice di merito.
Va, inoltre, osservato che risulta inammissibile anche il profilo di censura con il quale si pretende di far derivare un preciso effetto processuale dal disconoscimento, da parte del lavoratore, della relazione investigativa, in quanto tale disconoscimento è del tutto irrilevante, poiché quella relazione è una scrittura privata proveniente da terzi e non dal lavoratore. In ogni caso la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento anche sulla deposizione testimoniale dell’investigatore (L.S.), che ha confermato integralmente quella relazione sia quanto a paternità, sia quanto a contenuto.
4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., nonché 7 legge n. 300/1970, per avere la Corte territoriale omesso la motivazione circa la ritenuta legittimità della sanzione espulsiva, posto che dall’istruttoria svolta quella sanzione risultava sproporzionata ai fatti contestati.
Il motivo è inammissibile, sia perché l’omessa motivazione non è denunziabile nei sensi e nei modi rappresentati (bensì sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c., da far valere ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.) sia perché postula come acquisito un presupposto – l’esito dell’istruttoria in termini di tenuità o non gravità del fatto – il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati al giudice di merito e che comunque la Corte territoriale ha escluso motivando ampiamente ed analiticamente motivato il proprio convincimento circa la legittimità della sanzione espulsiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 - Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16351 depositata l' 8 giugno 2023 - Il vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), riconducibile all'ipotesi di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19765 del 20 giugno 2022 - La motivazione della sentenza, è apparente, quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 17724 depositata il 21 giugno 2023 - La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20068 depositata il 13 luglio 2023 - Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6387 - In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…