CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38905 depositata il 24 agosto 2018
Valutazione dei rischi – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Diligenza del professionista incaricato – Responsabilità datore di lavoro
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 18 febbraio 2016, ha condannato S.C. alla pena di € 4.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli art. 181, comma 2, e 219, comma 1, sub a, d. Igs. 81/2008 (capo A), 168, comma 2, e 170, comma 1, sub a, d.Igs. 81/2008 (capo B); reati accertati il 17 ottobre 2011.
2. S.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2.1. Violazione di legge, art. 43, cod. pen. e mancanza della motivazione relativamente all’elemento psicologico del reato.
Il Tribunale si è limitato a richiamare i principi relativi alla nomina del responsabile della sicurezza, senza analizzare, in concreto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo al ricorrente. L’imputazione addebita al ricorrente il mancato aggiornamento della valutazione dei rischi vibrazione, nonché la non congruità della valutazione dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi di lavori. Il ricorrente aveva nominato il 2 gennaio 2010 sino al 23 settembre 2012 il G.D.F., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dotato di ampie e comprovate competenze in materia. Il datore di lavoro non può adempiere da solo ai compiti in oggetto, in quanto non munito della richiesta preparazione specifica, e quindi si deve affidare ad un esperto; come fatto dal ricorrente nel caso in odierno giudizio.
Manca nella condotta del ricorrente l’elemento soggettivo del reato, in quanto egli ha semplicemente recepito le elaborazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro non deve scontare la non completa diligenza del professionista incaricato, individuato, peraltro, senza alcuna culpa in eligendo essendo egli dotato di adeguati titoli professionali.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per genericità, articolato in fatto.
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l’applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non determina una delega effettiva delle funzioni e, quindi, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto, infatti, è costante nel ritenere inidonea la nomina del responsabile, del servizio di prevenzione e protezione, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro: «La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale)» (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017 – dep. 19/05/2017, Rescio, Rv. 27028601; vedi anche Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Sul punto, del resto, il ricorso è estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera nomina, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, escluderebbe l’elemento soggettivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30231 depositata il 3 agosto 2021 - La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 51321 depositata il 12 novembre 2018 - La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come nel caso che ci occupa, non costituisce una delega di funzioni e non è dunque…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 21153 depositata il 18 maggio 2023 - La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13604 - In mancanza di siffatta designazione e della concreta delega di funzioni al riguardo la responsabilità civile delle norme di prevenzione dagli infortuni ricade sul datore di lavoro
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 39745 depositata il 27 settembre 2019 - In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…