Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 39243 depositata il 30 agosto 2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 05/12/2016 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia di condanna di FL per i reati di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 74 del 2000 in quanto, nella qualità di amministratore unico della società F. S.r.l., al fine di evasione, ometteva di presentare la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi (capo a), e di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000 in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o almeno occultava in tutto o comunque in parte le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari (capo b).
2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando violazione di legge nonché, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; deduce che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (quella Iva invece venne presentata) costituisce la conseguenza dell’impossibilità in cui si trovava l’imputato di pagare lo studio professionale che da sempre si era occupato delle relative questioni e non il frutto di una volontà di evasione fiscale e che la Corte avrebbe erroneamente considerato integralmente, quale base imponibile, in assenza della dichiarazione dei redditi, il ricavo di euro 245.000 della vendita dell’ultimo immobile di proprietà della società omettendo di sottrarre da tale importo i costi di realizzazione (l’appartamento, come confermato da testimonianze assunte, era stato realizzato nel corso di un’operazione di edificazione di un complesso e costituiva l’ultimo cespite rimasto in seno alla società già inattiva nel 2010). Quanto al reato di cui all’art. 10 (capo b), evidenzia come la contabilità fosse stata tenuta e i libri e le scritture contabili custoditi sino al 31/12/2008 e come nessun fine di evasione, anzi smentito dalla intervenuta presentazione della dichiarazione Iva, fosse rilevabile, con conseguente mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo richiesto.
3. Va preliminarmente rilevato che nessuna questione può porsi, come prospettato all’odierna udienza dal Difensore, quanto al reato sub a), in ordine al mancato superamento della soglia di punibilità (la contestata sottrazione d’imposta Ires è di euro 67.374,00). Va infatti evidenziato che, al momento della commissione del reato, da individuarsi in data 30/12/2011, ovvero al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui vanno aggiunti giorni novanta ex art. 5, comma 2, del d. lgs. cit. (per tutte, Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229), e non con riferimento alla conclusione del periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, la soglia di punibilità era stata già portata, per effetto dell’art.2, comma 36 vicies semel, lett. f) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella l. 14/09/2011 n. 148, ad euro 30.000 rispetto agli originari 150.000.000 di lire; né può evidentemente rilevare l’innalzamento della soglia ad euro z 50.000 per effetto del d.lgs. n. 158 del 2015 posto che, come detto, l’importo nella specie contestato come evaso è quello di euro 67.374,00.
Ciò posto, quanto alle censure sollevate con riferimento al medesimo reato, le stesse sono inammissibili sia con riguardo alla dedotta impossibilità di presentazione della dichiarazione che sarebbe da ricondursi al mancato pagamento delle competenze al professionista che seguiva il ricorrente, sia con riguardo alla determinazione del quantum di imposta.
Quanto al primo profilo, oltre a doversi rilevare, infatti, che lo stesso ricorso non chiarisce in quali termini di collegamento eziologico la morosità del ricorrente avrebbe determinato come dato inevitabile la mancata presentazione della dichiarazione, la sentenza impugnata ha chiarito avere lo stesso imputato riferito del rifiuto opposto dal commercialista di proseguire l’assistenza professionale (sicché, essendone FL ben conscio, era compito del medesimo attivarsi comunque per la presentazione).
Quanto poi al secondo profilo, sempre la stessa sentenza ha motivatamente rilevato (con affermazione qui insindacabile sul piano fattuale) che nell’anno di imposta 2010 la F. S.r.l. non aveva svolto alcuna operazione e non aveva sostenuto alcun costo di esercizio, provvedendo unicamente a cedere a titolo oneroso l’immobile oggetto di costruzione; e quanto ai costi per l’edificazione del fabbricato in cui era ubicato detto immobile, la sentenza ha chiarito che gli stessi erano stati sostenuti in esercizi precedenti sino all’anno di imposta 2008.
4. E’ invece fondata la censura svolta con riferimento al reato di cui all’art. 10 cit..
Con l’atto di appello si era infatti dedotto che a fronte della intervenuta presentazione della dichiarazione Iva, non poteva essere individuata in capo all’imputato alcuna volontà di evasione di tale imposta con conseguente mancanza, sotto tale profilo, del dolo specifico richiesto dalla norma; tale assunto fondato su un presupposto (quello della effettiva presentazione della dichiarazione ai fini Iva) che parrebbe confermato dal fatto che la contestazione del reato di cui all’art. 5 è stata limitata alla dichiarazione dei redditi, è però stato del tutto obliterato dalla sentenza impugnata che alcuna risposta ha dato sul punto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia cui va demandato nuovo giudizio quanto al quomodo degli effetti della presentazione della dichiarazione Iva sulla sussistenza del dolo specifico del reato (che nella norma consiste nel fine di evadere le imposte “sui redditi o sul valore aggiunto”).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28257 depositata il 30 giugno 2023 - In relazione alla bancarotta documentale correlata alle modalità di tenuta delle scritture contabili, l'affermazione di responsabilità non può derivare dalla mera…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 24041 depositata il 18 giugno 2021 - In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15811 depositata il 26 maggio 2020 - In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33820 depositata il 30 novembre 2020 - Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è un reato proprio, perché può essere commesso da «chiunque»,…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 - In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 - In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 costituisce un reato di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…