Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40294 depositata il 2 ottobre 2019
reato di rovina di edifici, di cui all’art. 677 c.p.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe in data 4/1/2017 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarava B.F. colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 1500 Euro di ammenda. Si procedeva per la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p., per avergli omesso di compiere i lavori di eliminazione del pericolo derivante dal crollo di un muro a secco. Riteneva sussistente il giudice a quo la situazione di pericolo e l’omissione della condotta doverosa che avrebbe dovuto tenere B., tra altro, destinatario di una specifica ordinanza di eliminazione dello stato anzidetto, ordinanza emessa dal sindaco del Comune di (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione, B.F., con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.
2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell’art. 677 c.p. in relazione all’art. 45 c.p., oltre al difetto di correlazione della motivazione della decisione impugnata.
Il fatto era stato determinato da un incendio verificatosi in zona e dal versamento di acqua da parte dei Canadair intervenuti, le cui operazioni avevano inciso sulla parete in questione. Si trattava, pertanto, di un evento non imputabile al ricorrente, determinato dal caso fortuito e che non era ascrivibile a B..
2.2.,Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione.
Dall’espletata istruttoria non era emerso che, dopo lo scarico dell’acqua dal (OMISSIS) era derivato un ulteriore pericolo per la pubblica o privata incolumità. Non vi, era, dunque, pericolo accertato per cose o persone e il fatto si sarebbe dovuto ritenere insussistente. Anche l’elemento psicologico faceva nella specie difetto.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 131-bis c.p..
Il giudice aveva errato nel ritenere che il muro non fosse stato ricostruito. Si ricavava, afferma il ricorrente, il contrario dalla testimonianza della D.C., teste escussa al dibattimento.
Il Giudice a quo, al contrario, non aveva preso in considerazione la richiesta di cui all’art. 131-bis c.p..
2.4. Con il quarto motivo si era dedotta la prescrizione.
Il reato era già prescritto alla data del 4/1/2017, essendosi interrotta la permanenza per l’intervenuta ricostruzione del muro.
3. Il ricorso e’ inammissibile, perché manifestamente infondato e in quanto, per altro verso, rimette aspetti di puro fatto a questa Corte di legittimità, oltre a presentare marcati aspetti di non autosufficienza.
3.1. Il particolare relativo alla non imputabilità del fatto costitutivo della condizione di pericolo – che aveva dato luogo all’emissione dell’ordinanza nei confronti del B. – non risulta, infatti, acquisito e, in ogni caso, non e’ risolutivo in funzione della contestazione mossa.
Il B., invero, nella sua qualità formale era tenuto a intervenire ed essendo stato destinatario della notifica dell’ordinanza in esame si sarebbe dovuto attivare ottemperando a essa ordinanza ovvero agendo per ottenere tutela giurisdizionale avverso l’atto amministrativo prescrittivo, atto che in questa sede assume essere stato emesso in mancanza dei suoi presupposti legittimanti ed erroneamente contro la sua persona, che non aveva obbligo alcuno di intervenire.
La sentenza impugnata ha, al contrario, spiegato che anche in relazione al distacco delle pietre – dovuto all’incendio – e al getto d’acqua da parte dei (OMISSIS) non aveva fatto seguito alcun intervento, ne’ interessamento dell’imputato che si sarebbe dovuto, al contrario, attivare proprio all’esito dell’ordinanza anzidetta.
D’altro canto, le deposizioni dei testi a discarico, che anche hanno riferito degli eventi collegati all’incendio,non permettevano di comprendere in che epoca ciò si fosse verificato, ne’ di intendere se l’ordinanza fosse legata a quell’evento.
Il ricorso sul punto non e’ neppure autosufficiente e non allega i relativi verbali delle deposizioni, finendo per risolversi in una ricostruzione solo assertiva che non permette a questa Corte di verificare se ricorra il lamentato vizio di travisamento del dato informativo.
Contrariamente, e attraverso la doglianza, si tende a ottenere una valutazione di tipo diverso da quella eseguita nel merito. Ciò senza disporre dell’intergale risultato della prova e chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione dei dati, inammissibile in questa sede.
3.2. Il secondo motivo e’ egualmente inammissibile.
Ancora una volta si assume l’insussistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, là dove la sentenza impugnata dà conto dell’accertamento compiuto dal tecnico del Comune di Casamicciola che aveva, appunto, riscontrato l’anzidetto pericolo e la caduta di pietre dal muro di contenimento verso il basso.
Già questo evento che continuava a verificarsi costituiva minaccia per il bene giuridico e rendeva concreto il pericolo che la disposizione tende a tutelare. Il suo accertamento e la deposizione del Br. stesso – che aveva riferito che il muro era nelle condizioni iniziali e che non era stato messo in sicurezza – escludono che nella questione prospettata residuino profili di diritto da valutare ulteriormente, sviluppandosi la doglianza esclusivamente in fatto con conseguente declaratoria d’inammissibilità.
3.3. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Questa Corte ha spiegato che la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva. Lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d’imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato (Sez. 1, n. 47034 del 23/04/2018, Moriconi, Rv. 274368; Sez. 1, n. 30341 del 11/05/2017, Linciano n. m.; Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona, Rv. 239130; Sez. 1, n. 12721 del 07/03/2007, Orza, Rv. 236382).
I riferimenti alla avvenuta riparazione o esecuzione dei lavori sono privi di ogni supporto e risultano smentiti, da una parte, dalla deposizione del teste Br. e, dall’altra, da quanto affermato dal tecnico comunale che, dopo due anni dalla notifica dell’ordinanza, si era recato sul posto per costatare che il B. non aveva ottemperato.
Le affermazioni del ricorrente, dunque, oppongono un dato di fatto puramente affermato, senza aver offerto alcun elemento di prova certo che in fatto potesse dar conto della cessazione della permanenza della condotta.
Da ciò la conseguenza che la prescrizione non risulta affatto maturata.
3.4. La reiterazione dell’omissione, per altro verso, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., aspetto che, attraverso la motivazione resa, e’ stato, comunque, implicitamente valutato dal Giudice a quo che ha, appunto, dato conto di un elemento – la reiterazione della condotta d’inosservanza, appunto, che ex lege escludeva una delle condizioni legittimanti l’applicazione della causa di non punibilità anzidetta.
4. Alla luce di quanto detto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila Euro alla Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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