Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50932 depositata il 17 dicembre 2019

reati fiscali – sequestro somme su conti correnti cointestati

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/04/2019, il Tribunale di Bolzano accoglieva parzialmente l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Innocenzi Andrea, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano in data 20.03.2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 416, commi 1 e 2, 2,5,8 d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Innocenzi Andrea, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 324, comma 7, cod.proc.pen. in relazione all’art. 309, comma 10, cod.proc.pen., eccependo l’inefficacia del provvedimento cautelare perché l’ordinanza impugnata era stata emessa oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, 321, 322 ter, comma 1, cod.proc.pen. e 12 bis d.lgs 74/2000 e correlato difetto di motivazione, lamentando che era stato disposto il sequestro per equivalente sui beni dell’indagato senza previamente verificare se fosse possibile l’ablazione diretta dei beni delle società quale profitto degli ipotizzati reati societari.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125, 321, 322 ter, comma 1, cod.proc.pen. e 12 bis d.lgs 74/2000 e del principio di proporzionalità della misura cautelare con correlato difetto di motivazione, lamentando che era stato contestato il quantum del provvedimento ablativo per mancata corretta individuazione del profitto del reato e che sul punto il Tribunale aveva confermato l’ordinanza genetica senza effettuare alcun tipo di verifica ed incorrendo in vizio motivazionale e di diritto.

Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 125, 322 ter, comma 1, cod.proc.pen.,12 bis d.lgs 74/2000, 41 e 27 Cost., lamentando che, nonostante specifiche censure difensive in ordine alla sottoposizione a sequestro per equivalente di somme presenti sul conto corrente cointestato all’indagato ed alla moglie, il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine a tale specifica questione.

Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 545 cod.proc.pen., 321,322 ter cod.proc.pen. e 104 disp. att. cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale, pur riconoscendo la non assoggettabilità a sequestro delle somme confluite sul conto corrente cointestato alla madre dell’indagato in quanto relative alla pensione della donna, erroneamente le aveva dichiarata non sottoponibili a sequestro solo a far data dalla esecuzione del sequestro; infatti, dagli estratti conti allegati alla memoria illustrativa dei motivi di riesame emergeva chiaramente come sul conto corrente confluivano solo le somme relative alla pensione della donna; inoltre, in subordine, le somme anteriori all’esecuzione del sequestro, dovevano essere fatte salve almeno nella misura inferiore al triplo dell’assegno sociale.

Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite (Sez.U,n.18954 del 31/03/2016, Rv.266790 – 01) hanno stabilito il seguente principio di diritto: “nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace“.

In particolare, è stata sottolineato che la divaricazione nella regolamentazione dei due tipi di riesame (personale e reale), deve ritenersi perdurante e confermata e che con essa si apprezza una intrinseca coerenza nella complessiva disciplina del riesame in materia reale il quale, a differenza dell’omologo istituto in materia di misure coercitive personali, sebbene in assonanza con l’istituto dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. che è anche la impugnazione ordinaria contro la ordinanza genetica che applica misure personali interdittive (richiamato a sua volta dall’art. 322-bis cod. proc. pen.), non (era e non) è scandito da termini perentori e sanzionati per la trasmissione degli atti da parte del giudice procedente, né lo è (divenuto) per il deposito della ordinanza e tantomeno per la decisione in sede di rinvio. E neppure soffre il divieto, per quanto condizionato, di rinnovazione della misura divenuta inefficace per tali inadempimenti. Esso è invece regolato con la previsione di un termine perentorio soltanto per il deposito del dispositivo di decisione, termine che, al pari di quello solo ordinatorio per il deposito della ordinanza (rimasto fissato, per le decisioni del riesame reale, dall’art. 128 cod. proc. pen. come era già stato riconosciuto, peraltro in via generale, da giurisprudenza costante a partire da Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256), è divenuto oggi procrastinabile, in base al nuovo disposto del comma 9-bis dell’art. 309, nella stessa misura nella quale venga accolta la richiesta personale dell’imputato, di differimento della data di udienza per giustificati motivi.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla verifica di incapienza delle persone giuridiche, al fine di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’autore dei reati tributari (vedi pag 2, 3 e 4 dell’ordinanza impugnata) richiamando ed analizzando il contenuto dei processi verbali della Agenzia delle Dogane. Le argomentazioni esposte sono in linea con il condivisibile principio di diritto, secondo il quale, in tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valutazione, allo stato degli atti, della capienza patrimoniale dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez.3,n.35330 del 21/06/2016, Rv.267649 – 01; Sez.4, n.10418 del 24/01/2018, Rv.272238 – 01), non essendo necessaria ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente (Sez.3, n.3591 del 20/09/2018, dep.24/01/2019,Rv.275687 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha chiarito che il profitto del reato confiscabile è quello relativo ai reati di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs 74/2000 e che esso è congruo come parametrato in relazione all’intera pretesa fiscale (vedi pag 4 e 5, dell’ordinanza impugnata).

E’ opportuno ricordare che in tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l’esatta corrispondenza tra profitto del reato e il quantum sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito (sez. 3, n. 39091 del 23.4.2013, Cianfrone, Rv. 257284). Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa è insindacabile in sede di legittimità. Il provvedimento del tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso– che qui non ricorre – in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati; valutazione necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731, nonché Sez.3-n.29431 de110/05/2019,Rv.276272 – 01, che ha ribadito che il giudice del riesame, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il quantum del profitto del reato indicato nella richiesta al GIP della pubblica accusa, non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, ed ha precisato che il destinatario del provvedimento ablativo dovrà piuttosto presentare un’apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero, ex art. 321, comma terzo, cod.proc.pen., impugnando l’eventuale decisione sfavorevole del GIP con l’appello cautelare).

4. Vanno, quindi, esaminati, il quarto ed il quinto motivo, con i quali si deduce l’illegittimità del sequestro in relazione ai beni in comproprietà con soggetti estranei al reato. Tali motivi sono inammissibili. Costituisce principio consolidato che le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest’ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori, art.1289 cod. civ., o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante, art.1834 cod. civ. (Sez.2,n.36175 del 07/06/2017,Rv.271136 – 01; Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317; Sez. 6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante, Rv. 238086). Inoltre, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’imputato o l’indagato – che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro – intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.5 n.22231 del 17/03/2017,Rv.270132;Sez.3, n.35072 del 12/04/2016, Rv.267672;Sez 5, n.20118 del 20/04/2015, Rv.263799;Sez.1,n.15998 del 28/02/2014, Rv 259601 Sez.5,n.10205 del 18/01/2013, Rv.255225; Sez. 3, n. 10977 del 27/01/2010, Rv. 246344; Rv.259412; Sez.1, n.13037 del 18/02/2009, Rv.243554), interesse, nella specie, neppure dedotto.

5. Consegue il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.