Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6820 depositata il 15 febbraio 2024
reato di omessa dichiarazione – prova del dolo specifico
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Avezzano il 15 dicembre di 2021 a P.P.C. alla pena di un anno, un mese e 15 giorni di reclusione, riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche, per i reati ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015.
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con l’unico motivo, l’omessa risposta al primo motivo di appello sulla carenza dell’elemento soggettivo del reato.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza del Tribunale di Avezzano sul dolo specifico, si rileva che la Corte territoriale non avrebbe risposto al motivo di appello sull’avvenuto deposito della comunicazione annuale dei dati Iva, che dimostrerebbe l’assenza del dolo specifico.
Il motivo sarebbe rilevante ai fini della decisione perché inciderebbe sulla prova della volontarietà dell’omessa dichiarazione; la presentazione delle comunicazioni annuali confermerebbe quanto dichiarato dall’imputato sin dall’inizio e cioè che l’omissione era il frutto di una non corretta comunicazione con lo studio commercialista incaricato della tenuta della contabilità aziendale.
Il difensore ha, poi, depositato una memoria, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto, mancando la sentenza della motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si rappresenta infine che dopo la presentazione del ricorso, l’imputato, quale legale rappresentante della D.E. s.r.l. Divisione T.S., ha aderito alla cd. «rottamazione quater» per il pagamento dell’imposta evasa, come da documentazione allegata, e si è formalmente impegnato al pagamento del debito tributario omesso per le annualità 2013, 2014 e 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È inammissibile la produzione documentale relativa al pagamento del debito tributario effettuata in sede di conclusioni.
Secondo la giurisprudenza (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302 – 01), nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.
I documenti prodotti costituiscono prove nuove, potenzialmente incidenti sulla confisca, non valutabili in sede di legittimità.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La sentenza, dopo aver riassunto la decisione di primo grado ed i motivi di appello sull’elemento soggettivo del reato, ha descritto a pag. 4 nel primo capoverso la condotta commessa dall’imputato, per altro, indicando erroneamente che si sarebbe concretizzata nell’errata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per gli anni 2013, 2014 e 2015, mentre la condanna attiene all’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, tanto che nei righi successivi la stessa Corte territoriale fa riferimento all’evasione dell’Iva.
La Corte di appello ha, poi, dato atto, nel secondo capoverso di pag. 4, dell’elemento oggettivo del reato, provato dalle dichiarazioni di un teste in servizio presso la Guardia di Finanza; va rilevato che l’elemento oggettivo del reato non è contestato dal ricorrente.
2.2. Rispetto al motivo di appello, specifico, sulla sussistenza del dolo del reato contestato, l’unico passaggio che si rinviene è quello in cui la sentenza afferma che la colpevolezza sussisterebbe in quanto «la dedotta estraneità dell’imputato nella gestione della ditta individuale» sarebbe meramente assertiva e contrastante con il compendio probatorio in atti.
Tale motivazione non è inerente al motivo di appello, in quanto l’imputato è stato condannato quale legale rappresentante di una s.r.l., e non di una ditta individuale, né ha contestato l’estraneità alla gestione, bensì la presentazione di dichiarazioni Iva che, seppure non incidenti sull’elemento oggettivo, potrebbero in astratto significare l’assenza di una volontà di sottrarsi al pagamento dell’Iva, trattandosi dei documenti pç>i adoperati per ricostruire l’imposta evasa.
Il motivo di appello concerneva l’assenza di dolo e la sussistenza, al più della colpa, tenuto conto delle condotte antecedenti e dell’omesso controllo dell’attività del commercialista.
2.3. La motivazione è, pertanto, assente rispetto alle questioni dedotte ed è manifestamente illogica perché concerne un fatto, la gestione della ditta individuale, estraneo all’imputazione ed alle ragioni della condanna.
2.4. Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
2.5. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.