Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8465 depositata il 15 marzo 2022
prescrizione pretesa tributaria – competenza giurisdizionale – la prescrizione tributaria maturata in epoca precedente alla notifica dell’atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa. Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto notificato in data 12.3.2020 (e rubricato “atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc”) Giuseppe Pastore ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, nonché i Comuni di Napoli e Casavatore proponendo opposizione contro l’intimazione di pagamento n. 0712019904270518100 (notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 6.3.2020) fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada, per recupero tasse automobilistiche e per tassa smaltimento dei rifiuti.
L’opponente, dopo avere argomentato in ordine alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria (considerando come discrimine rispetto a quella tributaria le questioni inerenti a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo posto a base della pretesa erariale) e alla ammissibilità della domanda, ha poi osservato nel merito che in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle (prova gravante sul concessionario della riscossione), la pretesa va dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.
1.2 Nel giudizio si è costituita la Regione Campania, quale ente impositore in materia di tasse automobilistiche, ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; ha altresì eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale (trattandosi di vicende attinenti alla fase procedurale gestita dal concessionario e, comunque, l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa.
1.3 La Regione Campania ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art.41 cpc, chiedendo a queste Sezioni Unite che sia determinata la giurisdizione del giudice
Secondo la tesi dell’ente ricorrente, non vertendosi in materia di atti di esecuzione (che ai sensi dell’art. 491 cpc inizia col pignoramento), giammai potrebbe sussistere la giurisdizione del giudice ordinario e, meno che mai, detta giurisdizione potrebbe sussistere laddove, come nel caso di specie, l’istante assume di agire avverso il primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa di natura tributaria vantata dall’Amministrazione. Richiamando alcuni precedenti di questa Corte, osserva inoltre la Regione che l’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
1.4 Le altre parti sono rimaste intimate in questa sede.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo alle Sezioni Unite di affermare la giurisdizione del giudice tributario.
2 Va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
A norma dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’arti-colo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Come già rilevato di recente da queste Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 2021), sulla questione di giurisdizione qui all’esame delle Sezioni Unite si innestano due complementari principi, espressi di recente.
Per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass.S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni …)”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire con la suddetta pronuncia, che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, “posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante l’intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione”. “ …..Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, queste SU hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021):
- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall’opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell’atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.
Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario. Il regime delle spese va rinviato al predetto giudice.
PQM
dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti anche per il regime delle spese.