Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, sezione n. 1, sentenza n. 58 depositata il 31 marzo 2023 – La clausola penale configura una disposizione autonoma rispetto a quella relativa all’obbligazione principale e, conseguentemente, la fattispecie rientra nella disciplina di cui all’art. 21, c. 1, TUR con l’applicazione di un’imposta in misura fissa al momento della registrazione del contratto (con l’eventuale successiva applicazione dell’imposta in misura proporzionale qualora dovesse verificarsi l’inadempimento)