Agenzia delle Entrate – Risposta n. 542 del 2 novembre 2022
Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante (di seguito anche “Associazione“) rappresenta di essere una associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, all’elargizione di assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e la manutenzione di materiale e strumenti musicali; e all’istruzione ed aiuti ai giovani dotati di talento musicale.
L’Associazione è un complesso stabile a carattere professionale costituito da larga parte dei componenti di un’Orchestra (di seguito “Orchestra“), dipendenti di una Fondazione (d’ora innanzi la “Fondazione“), autorizzati da quest’ultima a svolgere in forma organizzativa autonoma, nel gruppo costituito nell’Associazione, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale in ossequio a quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.
L’Istante ha in essere da anni una specifica convenzione con la Fondazione, in base alla quale, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, è prevista la concessione da parte della Fondazione ai componenti dell’Orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’Associazione, nonché a disporre del predetto Teatro, nonché utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa.
In base alla convenzione predetta, l’Associazione programma annualmente la propria stagione concertistica in modo tale da non ostacolare l’attuazione del programma della Fondazione, e senza pregiudicare le condizioni organizzative per salvaguardare l’alto livello artistico degli spettacoli della Fondazione
La Fondazione ha autorizzato i suoi dipendenti componenti dell’Orchestra, iscritti all’Associazione, all’esercizio dell’attività in seno a quest’ultima.
La convenzione prevede, inoltre, che l’Associazione possa liberamente e autonomamente acquisire contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle attività ricomprese nel programma condiviso con la Fondazione.
L’Associazione riceve liberalità da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, per il sostegno della propria attività, e non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della Fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e s.m.i., non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
L’Associazione è, dunque, un’orchestra sinfonica ovvero un complesso orchestrale-strumentale, in possesso dei requisiti di cui al d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i., pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS. Con riferimento ai requisiti previsti dal predetto d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i., l’Istante precisa che nell’anno 2021 ha svolto 26 concerti ed effettuato 2.164 giornate lavorative, mentre per il corrente anno 2022 ha programmato 47 concerti per un totale di 3.270 giornate lavorative.
Ciò posto, l’Istante chiede se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività, ricevute nel corso dell’anno 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del c.d. “Art-Bonus” di cui all’art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, anche se non ha mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che le erogazioni liberali effettuate in denaro a favore dell’Associazione, ricevute nel corso dell’anno 2022 e seguenti, siano ammissibili al predetto beneficio fiscale, in quanto la stessa è un’orchestra sinfonica/complesso orchestrale-strumentale, che rientra a pieno titolo (in particolare, allo stato come “complessa strumentale” e/o “società concertistica e corale”) nelle categorie elencate dall’art. 1, comma 1 del d.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, così come modificato dall’art. 5, comma 1 della L. 22
novembre 2017, n. 175 e, da ultimo, dall’art. 183, comma 9 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77, ed è peraltro in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 27 luglio 2017 e s.m.i., pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo». Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, che in riscontro a tale richiesta, ha affermato che «sono ammissibili al credito di imposta Art bonus quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal citato D.M. 27 luglio 2017 per l’accesso al FUS, a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’Art bonus.
Pertanto, si ritiene che l’Associazione rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quali destinatari di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus (disposizioni che, tra gli altri, contempla istituzioni concertistico-orchestrali, complessi strumentali, società concertistiche e corali), e che presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, indipendentemente dall’aver presentato domanda di accesso al FUS».
Sulla base del citato parere, si ritengono ammissibili all’agevolazione fiscale in parola le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività dell’Associazione Istante.
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