AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2020, n. 453
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Credito di imposta Art-bonus – Requisito della “appartenenza pubblica” – Fattispecie
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Una Fondazione (di seguito, “Fondazione”) afferma di aver ottenuto il formale riconoscimento della personalità giuridica e, di conseguenza, è iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche della propria Regione.
La Fondazione annovera tra i suoi scopi statutari la costituzione e la gestione di strutture o centri di attività permanente, anche museali, in ambito culturale, la gestione e valorizzazione di beni culturali e ambientali, la promozione di attività culturali e l’organizzazione di esposizioni e mostre.
A norma di statuto, gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori e la Consulta, organo di consulenza scientifica ed artistica.
La Regione provvede alla nomina di due dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta provvede alla nomina di due dei tre membri effettivi del Collegio dei revisori.
La Consulta è composta dal Presidente della Fondazione e da sei membri, nominati per un terzo dal Presidente medesimo, per un terzo dal Consiglio di Amministrazione ed il restante terzo dall’organo scientifico di una fondazione di arti contemporanee, soggetto integralmente controllato dalla Regione, che gestisce il relativo museo.
In tale contesto collaborativo pubblico/privato, la Fondazione ha curato importanti produzioni di rilevanza nazionale ed internazionale.
La Fondazione utilizza come sede museale, espositiva e di residenza artistica, un immobile di grande pregio storico ed artistico sottoposto a vincolo diretto di tutela monumentale, elemento del patrimonio dell’umanità costituito dal centro storico della città, classificato con apposita scheda nell’ambito del Grande Programma Centro Storico Patrimonio UNESCO.
La Fondazione ritiene di doversi considerare un istituto della cultura di appartenenza pubblica, in quanto vi partecipa la Regione e chiede di sapere se le erogazioni liberali rivolte al sostegno della propria attività possano beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del d.l. n. 83 del 2014.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene che le erogazioni liberali rivolte al sostegno della propria attività possano beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del d.l. n. 83 del 2014, in quanto la stessa deve ritenersi un istituto della cultura di appartenenza pubblica.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d’imposta (cd. Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisticoorchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Tale credito d’imposta – riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo – è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT). Quest’ultimo Dicastero ha affermato che, sulla base di quanto esposto dall’interpellante nel quesito proposto, quella instaurata tra la Fondazione e la Regione si configura quale forma di collaborazione pubblico-privato non profittevole, in quanto la Regione aderisce agli scopi istituzionali della Fondazione (tra cui la gestione e la valorizzazione di beni culturali e la promozione di attività culturali), approvandone lo Statuto e partecipando alla stessa mediante un consolidamento patrimoniale, consistente nel versamento al patrimonio del diritto d’uso del Palazzo utilizzato quale sede museale, espositiva e di residenza artistica, e di una collezione d’arte.
La partecipazione della Regione alla Fondazione si estrinseca, altresì, nella nomina di due dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta provvede alla nomina di due dei tre membri effettivi del Collegio dei revisori, nonché nella nomina di un terzo dei componenti della Consulta (organo di consulenza scientifica e artistica della Fondazione).
Siffatto assetto denota una significativa partecipazione pubblica al patrimonio e alla governarne della Fondazione , le cui attività sono altresì incluse nella programmazione strategica regionale dei settori della cultura e dei beni culturali.
Peraltro la Fondazione, pur non essendo sottoposta al controllo analogo di una pubblica amministrazione, è soggetta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, sembra potersi ravvisare una natura sostanzialmente pubblicistica della Fondazione, configurabile quale appartenenza pubblica richiesta ai fini dell’applicabilità dell’Art-bonus, in considerazione della ricorrenza della gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso all’ente, del finanziamento con risorse pubbliche (seppur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti private) e dell’assoggettamento a discipline pubblicistiche.
Attribuendo alla Fondazione qualifica di istituto della cultura di appartenenza pubblica cui partecipa stabilmente un ente pubblico territoriale nei termini delineati, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fondazione , nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione e gestione anche di strutture museali, possono essere ammesse al riconoscimento dell’agevolazione fiscale prevista dalla norma disciplinante l’Artbonus.
Tanto premesso, sulla base del citato parere reso dal MiBACT, si ritiene che siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione al fine di sostenerne l’attività istituzionale.
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