Credito annuale Iva – mancata presentazione dichiarazinbe

 

Con l’emanazione della Circolare n.34/E del 6 agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che senza dichiarazione, il credito Iva non può essere portato a nuovo. L’unica strada per il recupero è il rimborso, a meno che non si passi per la mediazione o la conciliazione giudiziale.

Nel documento di prassi l’Agenzia distingue i due casi delle richieste di riconoscimento del credito in campo Iva e in materia di imposte dirette.

Il credito Iva non esposto – In particolare per quanto riguarda il credito Iva, la fattispecie esaminata è quella del contribuente che riporta in dichiarazione un’eccedenza di imposta a credito generata nel precedente periodo d’imposta, per il quale la relativa dichiarazione è stata omessa.
In fase di liquidazione della dichiarazione Iva (art. 54 bis del D.P.R. 633/72) se è riportato un credito che viene da annualità per cui la dichiarazione risulta omessa, l’ufficio non lo riconosce e di conseguenza richiede la restituzione del maggiore debito d’imposta o della minore eccedenza detraibile, con le relative sanzioni del 30% del maggior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile (art. 13 del D. Lgs. n.471/97). In caso di mancato pagamento si giunge all’iscrizione a ruolo.
Come prevede l’articolo 30 del 633/72, infatti, “se dalla dichiarazione annuale risulta un’eccedenza il contribuente ha diritto di computare l’importo […] in detrazione nell’anno successivo”: in caso di omessa presentazione, quindi, non è possibile riportare il credito o chiederne il rimborso, a prescindere dal fatto che lo stesso sia effettivamente maturato.

La posizione dell’Agenzia
– Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la circolare sostiene che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di Iva detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’art. 30 del D.P.R. 633/72: il credito non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, secondo l’Agenzia.

 

D’altro canto c’è da dire che il principio di neutralità che ispira il sistema Iva, fa sì che il contribuente possa richiedere il rimborso dell’eccedenza medesima, attraverso la procedura di cui all’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una volta riscontrata l’effettività del credito. La circolare non ritiene possibile le compensazioni tra le somme oggetto di recupero e il credito eventualmente spettante, anche in tale situazione, salvo che ciò non intervenga in forza dei poteri riconosciuti agli uffici in sede di mediazione tributaria e conciliazione giudiziaria.
Con riguardo alle istanze di rimborso presentate l’ufficio effettuerà il controllo dell’effettiva spettanza del credito, “mediante richiesta ed esame della documentazione contabile ed extracontabile necessaria, attenendosi alla prassi operativa concernente i controlli da espletare ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva, fatta salva la facoltà di attivare anche successivamente eventuali specifici controlli sostanziali, al fine di verificare ulteriormente la spettanza del credito. A quest’ultimo fine, le strutture addette alla trattazione delle istanze di rimborso segnaleranno alle strutture che si occupano dei controlli le posizioni maggiormente rilevanti ammesse al rimborso”.

Le soluzioni in sede contenziosa – A oggi i contenziosi sono numerosi e scaturiscono: – dalla contestazione della cartella di pagamento emessa dall’ufficio per il recupero del credito proveniente da dichiarazione omessa; – contro il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alle somme versate a seguito della comunicazione di irregolarità o della cartella di pagamento.
In tali situazioni, qualora in sede contenziosa il contribuente eccepisca nel corso del giudizio l’effettiva sussistenza del credito, esibendo la relativa documentazione, l’ufficio deve prima di tutto sostenere la legittimità dell’operato dell’ufficio ai sensi degli artt. 30 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;• “in subordine e in via prudenziale”, l’ufficio valuterà la sussistenza di elementi per contestare l’esistenza stessa del credito illegittimamente compensato ed eccepire in giudizio anche tale inesistenza.
Solo dopo che il contribuente abbia effettuato il pagamento delle somme iscritte a ruolo in esecuzione di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, potrà essere presentata istanza di rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Concludendo è chiaro che l’istanza di rimborso è l’unica possibilità concessa al contribuente per rispettare il principio di neutralità dell’imposta. Tale istanza va presentata seguendo le indicazioni dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 entro il termine biennale decorrente dalla data del pagamento delle somme richieste dall’ufficio, sia qualora ciò intervenga in esito alla comunicazione di irregolarità (o iscrizione a ruolo), che in seguito alla sentenza sfavorevole al contribuente.