DECRETO-LEGGE n. 3 dell’ 11 gennaio 2023
Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Capo I
Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016
Art. 1
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all’articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione e all’esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 2
Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all’articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».
2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3. L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato. Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
Art. 3
Titolari dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato
1. L’articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve essere interpretato nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresì, i titolari dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.
2. All’articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Capo II
Fondo regionale di protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile
Art. 4
Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile
1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l’anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Art. 5
Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022
1. All’articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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