DECRETO LEGISLATIVO n. 106 del 26 luglio 2023
Attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici
Art. 1
Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici
1. È costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.
2. L’alimentazione del sistema informativo avviene con l’acquisizione delle informazioni detenute dai soggetti di cui all’articolo 2, che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2 si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi gestiti dai soggetti di cui al medesimo articolo, a condizione che tali sistemi:
a) siano conformi alle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1;
b) siano interoperabili con il sistema informativo di cui al comma 1.
3. Per la messa in opera e la gestione del sistema informativo di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2023. Per la sua gestione, manutenzione e sviluppo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024.
Art. 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati alla comunicazione continuativa dei dati di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente in modalità telematica.
Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
1. La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni.
2. Il sistema informativo di cui all’articolo 1 è alimentato con le seguenti informazioni minime, per quanto compatibili con lo specifico regime concessorio:
a) la natura del bene oggetto di concessione,
b) l’ente proprietario e, se diverso, l’ente gestore;
c) le generalità del concessionario;
d) la modalità di assegnazione della concessione;
e) l’identificativo dell’atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
f) la durata della concessione;
g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
h) l’entità del canone concessorio nonchè ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.
Art. 4
Trasmissione dei dati
1. Le specifiche tecniche, le modalità e la tempistica per l’invio dei dati al SICONBEP da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 sono definite dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso linee guida, adottate sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicate sul proprio sito internet istituzionale.
2. Le linee guida individuano, in particolare, le categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonchè i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici.
3. Il Responsabile per la trasparenza di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, salvo diversa individuazione da parte dell’amministrazione tenuta agli obblighi di cui all’articolo 2. L’omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso.
Art. 5
Banche dati settoriali e locali
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze può promuovere la costituzione, con risorse disponibili a legislazione vigente, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, anche in forma associata, di banche dati settoriali o locali, ove lo richiedano specifiche esigenze conoscitive che non siano soddisfatte con i patrimoni informativi disponibili, al fine di alimentare il sistema informativo di cui all’articolo 1.
Art. 6
Trasparenza
1. I dati di cui all’articolo 3, comma 2, sono pubblicati, anche in forma aggregata, su apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 7.
2. Non sono oggetto di pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie di concessioni, dai quali possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli stessi.
Art. 7
Difesa, sicurezza e tutela dei dati personali
1. La pubblicazione di cui all’articolo 6 è effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
2. La pubblicazione è esclusa ove si tratti di beni destinati alla difesa nazionale e nei casi in cui siano rappresentate motivate esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico da parte dell’Amministrazione competente.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione dell’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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