DECRETO MINISTERIALE 06 marzo 2013
Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
c) «Regolamento de minimis»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) «Decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) «Start-up innovative»: le imprese di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
f) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
g) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
l) «Regioni dell’Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
m) «Soggetto gestore»: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
n) «Riserva PON Ricerca e Competitività»: la riserva speciale, istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013» e destinata al rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese localizzate nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. Al fine di creare le condizioni per la nascita di nuova imprenditorialità, di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, di sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con il presente decreto è istituito, ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse e ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a:
a) euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse rivenienti dai «progetti coerenti», così come individuati nella relazione finale di esecuzione del Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006, per il finanziamento della misura di cui al Titolo II;
b) euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013 e sulle risorse del Piano di Azione Coesione, per il finanziamento della misura di cui al Titolo III.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 3 e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico, rispettivamente:
a) delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II;
b) delle risorse dell’Asse III «Assistenza tecnica e attività di accompagnamento» del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III;
c) delle risorse di cui all’art. 3, lettera b), relativamente al costo dei servizi di cui all’art. 14, comma 1, lettera b).
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, le imprese, ivi incluse le start-up innovative:
a) costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento GBER;
c) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, ovvero con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo III;
d) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative;
e) in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche.
2. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni.
3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2.
5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’art. 2359 del codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l’attività nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate nei Titoli II e III, le imprese operanti nei settori:
a) della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
c) carboniero, limitatamente alle attività economiche, indicate nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per le quali vigono specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria.
7. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza inferiori al 50% (cinquanta percento) del capitale sociale dell’impresa detenute da investitori istituzionali, Università e Centri di ricerca.
9. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a definire specifiche condizioni di ammissibilità alle agevolazioni in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi e ai settori e attività economiche di cui al comma 6.
Titolo II
AIUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Art. 6
Aiuto per l’avvio di nuove imprese
1. Ai soggetti beneficiari di cui all’art. 5 con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è concesso un contributo in relazione ai costi sostenuti nei primi quattro anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che prevedono l’introduzione di nuove soluzioni organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati.
2. Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 5, commi 5, 6 e 7, nella circolare di cui all’art. 5, comma 9, sono riportate le attività economiche per le quali, relativamente ai settori della siderurgia, della costruzione navale e della produzione di fibre sintetiche, sono previste dalla vigente normativa comunitaria specifiche esclusioni o limitazioni per l’accesso alle agevolazioni.
3. L’importo annuo massimo del contributo concedibile in favore di ciascuna impresa beneficiaria, come eventualmente rideterminato a seguito della valutazione di congruità di cui all’art. 9, comma 2, è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un ammontare di agevolazione complessivamente concedibile in favore di ciascuna impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila) nell’arco di quattro anni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Relativamente alle domande di agevolazioni presentate da start-up innovative, nel caso in cui l’impresa beneficiaria, all’atto della richiesta di erogazione di ciascuna quota annuale di contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all’art. 25, comma 2, lettera h), punto 1), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 30% (trenta percento) del maggior valore tra costo e valore della produzione dell’impresa stessa, ovvero abbia impiegato, nell’anno di riferimento, dipendenti o collaboratori di cui all’art. 25, comma 2, lettera h), punto 2), del decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima ivi prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% (quaranta percento) della forza lavoro complessiva dell’impresa medesima, l’importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al comma 3 è elevato, fermo restando quanto previsto al comma 7, a:
a) euro 60.000,00 (sessantamila), relativamente al primo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al secondo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
c) euro 80.000,00 (ottantamila), relativamente al terzo anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) euro 90.000,00 (novantamila), relativamente al quarto anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
5. Nel rispetto dei limiti massimi del contributo concedibile di cui ai commi 3 e 4, l’intensità dell’aiuto concesso a ciascuna impresa beneficiaria è pari:
a) per i primi tre anni dalla data di presentazione della domanda:
1) 35% (trentacinque percento) dei costi ammissibili di cui all’art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero pari al
2) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all’art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
b) per il successivo anno:
1) 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di cui all’art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.a) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero pari al
2) 15% (quindici percento) dei costi ammissibili di cui all’art. 7, per le imprese ubicate nelle aree ammesse a norma dell’art. 107.3.c) del TFUE, così come individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
6. Le intensità dell’aiuto di cui al comma 5 sono applicate ai costi ammissibili di cui all’art. 7 effettivamente sostenuti e regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario.
7. L’importo annuo del contributo erogato a ciascuna impresa beneficiaria non può comunque eccedere il 33% (trentatre percento) del contributo massimo complessivamente concesso al medesimo soggetto, così come riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 11.
Art. 7
Costi ammissibili
1. Sono ammissibili all’aiuto di cui al presente Titolo i seguenti costi, sostenuti dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data:
a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
b) spese di affitto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, necessari all’attività di impresa;
c) ammortamento e canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla precedente lettera b). Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera a);
d) costi salariali relativi al personale dipendente.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all’art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e limiti di ammissibilità dei costi di cui al comma 1.
Art. 8
Presentazione delle domande e dei piani di impresa
1. L’agevolazione di cui al presente Titolo è concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, corredate dai piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di cui all’art. 5, comma 9, con le modalità, le forme e i termini indicati nella medesima circolare.
3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale indicato nella circolare di cui all’art. 5, comma 9, non saranno prese in considerazione.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’eventuale esaurimento delle risorse nazionali disponibili, prima del termine finale indicato nella circolare di cui all’art. 5, comma 9, comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.
5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.
Art. 9
Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa;
b) capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come previsto nel piano di impresa;
c) potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie di marketing;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.
2. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresì la congruità dei costi, anche rispetto alle previsioni indicate dal soggetto richiedente nel piano di business, provvedendo, eventualmente, a ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile.
3. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Nella convenzione di cui all’art. 4, comma 2, è previsto e disciplinato un apposito comitato tecnico che, relativamente alle domande di agevolazione presentate da start-up innovative, fornisce indicazioni e specificazioni al Soggetto gestore in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria e delibera sull’ammissione delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente decreto. Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, è nominato dal Ministero assicurando una adeguata rappresentanza a esperti di comprovata competenza in materia di venture capital e di start-up di impresa, indicati dalle principali associazioni di categoria attive nelle predette materie.
5. Con la circolare di cui all’art. 5, comma 9, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all’iter di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l’indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell’accesso all’agevolazione.
Art. 10
Concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto e dalle successive indicazioni al riguardo fornite dal Ministero con la circolare di cui all’art. 5, comma 9.
2. Il Soggetto gestore, prima dell’erogazione delle quote di contributo, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l’impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.
3. La sospensione dell’erogazione delle agevolazioni è altresì disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell’attuazione del piano di business presentato dall’impresa in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale l’impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all’impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell’attuazione del piano di business, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.
4. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalità, tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all’art. 5, comma 9.
Art. 11
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo soggetto beneficiario, laddove riferiti agli stessi costi ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitività.
Art. 12
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell’art. 5 prima di quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
b) nel caso di start-up innovative ammesse al maggior importo dell’agevolazione ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 4, l’impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa;
c) ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 10, ovvero di cui al comma 3 del medesimo art. 10;
d) l’attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall’agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
e) l’impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
f) l’impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
g) l’impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 21 e
h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all’art. 5, comma 9, nonché nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Titolo III
SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE DIGITALI E/O A CONTENUTO TECNOLOGICO
Art. 13
Soggetti beneficiari e programmi ammissibili
1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all’art. 5, aventi sede legale e operativa nelle sole regioni dell’Obiettivo Convergenza, che operano nell’economia digitale è riconosciuta un’agevolazione a fronte della realizzazione dei programmi di investimento direttamente connessi all’avvio dell’attività di impresa. Analoga agevolazione è altresì riconosciuta ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e aventi sede legale e operativa nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, che realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico, finalizzati a valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
2. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, i soggetti di cui all’art. 6, comma 1, che abbiano richiesto le agevolazioni di cui Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono altresì accedere alle agevolazioni di cui al presente Titolo.
3. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati nei tempi, non superiori a diciotto mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
4. Ulteriori specificazioni relative ai requisiti richiesti ai soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento ammissibili ai fini dell’accesso all’agevolazione di cui al presente Titolo sono fissate dal Ministero con la circolare di cui all’art. 5, comma 9.
Art. 14
Forma e intensità dell’agevolazione
1. Ai soggetti di cui all’art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto impianti per la realizzazione dei programmi di investimento di cui all’art. 13, comma 1;
b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno della fase di avvio dell’impresa.
2. Ai sensi di quanto previsto all’art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro 100.000,00 (centomila) nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse nella misura del 65% (sessantacinque percento) delle spese ammissibili di cui all’art. 15. Nel caso di società beneficiarie la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai trentacinque anni o da donne, il contributo è pari al 75% (settantacinque percento) delle spese ammissibili.
4. I servizi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati direttamente dal Soggetto gestore alle imprese beneficiarie. Il valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), è pari a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) per singola impresa beneficiaria. Nel caso in cui l’importo delle agevolazioni di cui al comma 1 superi l’ammontare massimo dell’aiuto concedibile ai sensi del Regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a ridurre conseguentemente l’importo dell’agevolazione di cui al comma 1, lettera a).
5. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all’art. 5, comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai contenuti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 15
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma di investimento;
b) componenti hardware e software funzionali al progetto di investimento;
c) brevetti e licenze;
d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.
2. Il Ministero, con la circolare esplicativa di cui all’art. 5, comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e specificazioni in merito alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese di cui al comma 1.
Art. 16
Presentazione della domanda e piano di impresa
1. La presentazione della domanda di agevolazione, corredata dal piano di impresa, è disciplinata secondo quanto previsto al Titolo II, art. 8, del presente decreto.
2. I soggetti di cui all’art. 13 che intendono richiedere anche le agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto presentano un’unica domanda di agevolazione.
Art. 17
Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e in aderenza ai «Criteri di selezione delle operazioni» del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza in relazione all’Obiettivo operativo «4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell’informazione – Azioni integrate per la società dell’informazione, all’istruttoria delle stesse, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) carattere fortemente innovativo dell’idea di business, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento;
e) sostenibilità economica e finanziaria.
2. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda anche le agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, la valutazione sarà effettuata dal Soggetto gestore sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Per la valutazione delle domande di agevolazione presentate da start-up innovative si applica quanto previsto all’art. 9, comma 4.
5. Con la circolare di cui all’art. 5, comma 9, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all’iter di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l’indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell’accesso all’agevolazione.
Art. 18
Modalità di concessione ed erogazione dell’agevolazione
1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione.
2. L’erogazione del contributo avviene su richiesta del soggetto beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il primo di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) della spesa complessiva. E’ fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore l’erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalità e condizioni indicate nella circolare di cui all’art. 5, comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle modalità, tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all’art. 5, comma 9.
Art. 19
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, ivi incluse quelle di cui all’art. 6 se relative alle spese di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e c), concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitività.
Art. 20
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti di cui ai commi 1, lettera c), e 5 dell’art. 5 e all’art. 14, comma 3, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
b) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui all’art. 13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
c) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
d) l’attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione, o trasferita in territori non coperti dall’agevolazione di cui al presente Titolo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
e) l’impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) l’impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
g) l’impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all’art. 21 e
h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all’art. 5, comma 9, nonché nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Titolo IV
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
Art. 21
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con la circolare del Ministero di cui all’art. 5, comma 9.
3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo scopo di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all’art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. I dati relativi all’attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono trasmessi al «sistema permanente di monitoraggio e valutazione», istituito dall’art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 giugno 2013, n. 134.
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