DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 2013, n. 73380
Erogazione in unica soluzione dell’indennità ASpI e mini-ASpI, di cui all’articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Art. 1
Lavoratori beneficiari
Sono destinatari dell’intervento di cui all’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.
Art. 2
Quantificazione della prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità di cui al presente decreto.
Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un’unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell’indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell’art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Art. 3
Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione
I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all’art. 2 devono trasmettere telematicamente all’INPS domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo ai sensi di quanto disposto dall’art. 1. Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
All’istanza di cui al presente articolo è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all’ultimo periodo dell’art. 2.
Art. 4
Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
L’indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.
Art. 5
Monitoraggio
L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 giugno 2013, n. 133.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 luglio 2021 - Modifiche al decreto 20 aprile 2015 concernente la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali Mini One Stop Shop-MOSS
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 02 marzo 2022 - Firmato, alla presenza del ministro Orlando, un protocollo di filiera tra ASPI e parti sociali
- GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota n. 506 del 17 luglio 2023 - App per rimborso pedaggi: dal Garante multa di 1 milione di euro ad Aspi - Fidelity card: il Garante multa la Rinascente per 300mila euro - Giornalismo: il Garante interviene a tutela dei…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 18 gennaio 2019, n. 3713/C - Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 10 luglio 2019 - Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, concernente «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 febbraio 2021, n. 51 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…