AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 dicembre 2020, n. 598
Deducibilità degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara che la propria residenza ed il proprio domicilio erano stabiliti in Germania fino all’11 febbraio 2019; a partire da tale data, sia la residenza anagrafica che il domicilio fiscale, sono stati trasferiti in Italia.
Il Contribuente evidenzia che, avendo acquisito nell’anno d’imposta 2019 la residenza anagrafica e fiscale italiana, deve dichiarare in Italia il reddito da pensione di fonte estera.
L’Istante riferisce che, in base alla sentenza di divorzio pronunciata nel 2015 da un Tribunale tedesco, è tenuto al pagamento di un assegno periodico mensile a favore della ex moglie, cittadina tedesca residente in Germania.
L’importo di tale assegno, pari a complessivi 12.000,00 euro annui, non comprendente quote relative al mantenimento dei figli, è sempre stato corrisposto con modalità tracciabili attraverso il sistema bancario e, nei periodi d’imposta precedenti il 2019, è stato considerato conformemente alle disposizioni tributarie vigenti in Germania.
Nell’istanza è evidenziato, inoltre, che le sentenze (anche di divorzio o di separazione legale) pronunciate dall’Autorità Giudiziaria di un Paese dell’Unione Europea, sono caratterizzate da un riconoscimento automatico nell’ambito dei Paesi Comunitari, senza necessità di procedure supplementari e ciò comporta il recepimento del contenuto specifico dei giudizi nell’ordinamento degli Stati membri.
Ciò detto, il Contribuente chiede se può dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR, i versamenti effettuati a favore dell’ex coniuge residente all’estero in ottemperanza alla sentenza di divorzio.In caso affermativo, considerato che l’ex coniuge non ha un codice fiscale e che tale informazione è richiesta nel modello di dichiarazione per la deduzione dell’onere in questione, l’Istante chiede quali siano le corrette modalità dichiarative.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di dover indicare l’importo dei versamenti effettuati a favore dell’ex coniuge nel rigo Rigo RP22 (“Assegni periodici corrisposti al coniuge”) del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2019.
Tale rigo, tuttavia, nella colonna 1 prevede l’indicazione del codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici; le relative istruzioni al riguardo precisano che “in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione”.
Secondo il Contribuente l’omissione di tale indicazione determina l’applicazione di una sanzione indiretta di inammissibilità dell’onere sostenuto che non trova riscontro in alcuna disposizione legislativa. L’Istante ritiene quindi che l’inosservanza di un aspetto meramente formale non possa pregiudicare il diritto di dedurre dal reddito complessivo l’onere in argomento.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) dispone che dal reddito complessivo sono deducibili «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».
Al riguardo, come precisato da ultimo dalla circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero.
Sotto il profilo procedurale, si rileva che ai sensi del secondo comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 « Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’art. 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte».
Sulla base della normativa e della prassi richiamate, l’Istante può pertanto dedurre gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca.
In sede di dichiarazione dei redditi il Contribuente, oltre all’importo dell’onere, deve indicare anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore della somma. In mancanza di tale codice fiscale l’Istante può richiederne l’attribuzione sulla base di una istanza motivata a cui dovrà essere allegata la sentenza di divorzio, ai sensi del citato dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per completezza, si conferma che la “Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459, al punto 15 del relativo Protocollo allegato, rubricato «Ad articolo 22», dispone che «Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell’altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato».
Ne consegue che il percettore dei richiamati assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiarare in Italia ai fini IRPEF l’importo degli assegni di mantenimento percepiti, quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR. Come correttamente rilevato dall’Istante, tuttavia, tale circostanza non rileva ai fini del quesito posto, concernente la deducibilità dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.