CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25384 depositata il 29 agosto 2023 – L’ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens; il “principio di simmetria” che governa il trattamento fiscale degli assegni di separazione e divorzio versati al coniuge o all’ex coniuge ha valenza generale solo per il diritto interno