AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 229 del 1° marzo 2023

Determinazione dell’agevolazione cosiddetta ”Super ACE” di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed irrilevanza dell’ACE ”negativa” relativa agli esercizi precedenti

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La società istante X (di seguito ”X”) in qualità di soggetto subentrante alla società Y, avendola incorporata con atto di fusione del x/x/2022, con effetto dal x/x+1/2022, presenta l’istanza di interpello in oggetto riguardante la determinazione dell’agevolazione cosiddetta ”Super ACE” di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sul Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 (di seguito ”DM ACE”) maturata in capo alla società incorporata Y.

L’istante X rappresenta di essere direttamente ed interamente controllata dalla società francese XP sas, a propria volta interamente sotto il controllo della società capogruppo francese XP SA (quotata alla Borsa di Parigi). Detta composizione del gruppo è quella risultante al 31 dicembre 2021, antecedentemente alla fusione in argomento.

Con riguardo alla società incorporata Y, la società incorporante/istante X elenca incrementi, decrementi e riduzioni fino al periodo 2020:

­ conferimenti ricevuti per … milioni di euro, utili accantonati per circa 2 milioni di euro, distribuzione di riserve per euro …. €

­ conferimenti (articolo 10, comma 2, DM ACE) per circa … milioni di euro e incremento finanziamenti verso controllate per circa … milioni di euro.

Al 31 dicembre 2020 la ”base netta” di Y è, pertanto, ”negativa” per circa … milioni di euro.

La ”base netta” della medesima società incorporata Y calcolata nel solo periodo d’imposta 2021 (variazioni dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021), risulta, invece, positiva come di seguito descritto.

La società incorporata Y ha ricevuto, nel 2021, conferimenti in denaro per … milioni di euro e ne ha conferiti, a propria volta, nell’ambito del gruppo, sempre nel medesimo periodo di imposta, … milioni di euro.

L’istante specifica che il suddetto conferimento effettuato da Y per euro … milioni è avvenuto mediante rinuncia ad un precedente finanziamento verso la società controllata SR srl, alla quale nel medesimo periodo d’imposta (i.e. 2021) è stato erogato un finanziamento di euro …. Tali circostanze comporterebbero, al 31/12/2021, per X un decremento complessivo dei crediti da finanziamento verso SR srl rispetto al 31/12/2020.

Tanto premesso, l’istante pone due dubbi interpretativi.

1. Il primo dubbio riguarda la possibilità di agevolare ai sensi dell’articolo 19 del d. l. n. 73 del 2021, cioè quale ”Super ACE”, la ”base netta” del solo periodo d’imposta 2021 sopra descritta senza considerare l’intero periodo 2010­2021 dal quale emergerebbe un base ACE ”negativa”;

2. Il secondo dubbio attiene alla modalità di computo delle riduzioni di base ACE, in particolare per quanto concerne:

– la rinuncia a crediti finanziari verso la società controllata SR srl effettuata dall’istante nel 2021 (assimilabile, ai fini ACE ad un conferimento in denaro effettuato nel gruppo);

– i finanziamenti posti in essere verso la società SR srl sempre nel 2021.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In relazione al primo quesito la società ritiene che ai fini dell’ACE cd. innovativa, la variazione in aumento del capitale proprio deve essere quantificata, per un soggetto con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, confrontando il capitale proprio esistente al 31.12.2021 rispetto al capitale proprio sussistente al 31.12.2020, con la conseguenza che compete l’ACE innovativa sulla variazione in aumento verificatasi nel 2021 rispetto al capitale proprio in essere al 31.12.2020, anche se la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2021 rispetto al capitale proprio esistente al 31.12.2010 è negativa.

In relazione al secondo quesito l’istante ritiene che:

– la riduzione derivante dal conferimento vada considerata per l’intero importo di euro …;

– le riduzioni derivanti da incrementi di crediti di finanziamento devono essere quantificate (per un soggetto con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) confrontando la complessiva posizione creditoria esistente nei confronti di ciascuna società controllata al 31.12.2021 rispetto alla complessiva posizione creditoria sussistente nei confronti della medesima società controllata al 31.12.2020. Pertanto, nel caso di specie, nessun importo dovrebbe essere considerato ai fini della sterilizzazione dell’ACE innovativa, dal momento che non vi è alcun incremento dei crediti da finanziamento bensì si è in presenza di un decremento complessivo dei crediti da finanziamento verso SR S.r.l., pari a euro ….

In conclusione, secondo X nel caso in esame la variazione in aumento del capitale proprio ai fini dell’ACE innovativa dovrebbe essere pari a …, data dalla differenza tra il conferimento ricevuto dal socio, pari a euro …. , e il conferimento effettuato alla società controllata SR S.r.l., pari a euro … . Le movimentazioni del 2021 relative ai crediti di finanziamento verso la SR S.r.l. sarebbero, invece, irrilevanti in quanto complessivamente hanno determinato un decremento e non un incremento della posizione creditoria di Y verso la predetta società controllata.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

A fianco della disciplina dell’ACE cd. ”ordinaria”, introdotta dal citato D.L. n. 201 del 2011, le cui disposizioni di attuazione sono state dettate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. ”Decreto Sostegni Bis”), convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto, nell’articolo 19, commi da 2 a 7, alcuni elementi rafforzativi dell’agevolazione aventi di carattere transitorio, in quanto circoscritti all’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero al 2021 per i soggetti che, come l’Istante, hanno l’esercizio coincidente all’anno solare).

Il rafforzamento del beneficio, nell’attuale contesto economico, è stato realizzato attraverso la previsione di regole peculiari, relative al meccanismo di determinazione del beneficio, volte a renderlo più consistente in termini quantitativi (attraverso la previsione di un’aliquota maggiorata) e più agevolmente fruibile (attraverso l’introdotta possibilità di trasformazione dell’ACE in credito d’imposta ai fini dell’utilizzo in compensazione, del rimborso e della sua cessione) in un periodo in cui la crisi pandemica ha generato perdite che, nella ordinaria disciplina, non avrebbero consentito di fruire dell’agevolazione (al riguardo, la disciplina Super ACE prevede, infatti, una deroga al limite del patrimonio netto che opera per l’Ace ordinaria).

La disciplina in argomento è costruita sulla medesima ratio da cui origina l’ACE ordinaria, vale a dire quella di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento tra capitale proprio e capitale di terzi, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio fiscale maggiorato in relazione alle nuove capitalizzazioni realizzate nel 2021.

Da ciò deriva che la ”Super ACE”, in termini generali, non può essere considerata un’agevolazione distinta ed indipendente rispetto all’ACE ordinaria, rappresentandone più che altro un rafforzamento, introdotto al fine di tenere conto, in relazione ad un arco temporale circoscritto al periodo di imposta 2021, delle difficoltà economiche causate dalla predetta crisi pandemica.

In tale ottica, va da sé che ­ salvo quanto diversamente previsto ­alla Super ACE, si applicano, in linea di principio, ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’ACE ”ordinaria”.

Ciò posto, l’articolo 10 del DM 3 agosto 2017 individua alcune operazioni specifiche effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE.

In particolare, vi rientrano quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all’interno del gruppo possano favorire capitalizzazioni di comodo.

Questo meccanismo di neutralizzazione dell’ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell’apporto in capo alla società conferitaria.

Sulla base di quanto sopra chiarito, considerando la ratio della norma, è evidente che il meccanismo di funzionamento della disciplina antielusiva speciale, risulta applicabile sia all’ACE ordinaria che alla cd. Super ACE.

Tanto premesso in termini generali, venendo ai due quesiti interpretativi formulati dall’interpellante si osserva quanto segue (cfr. risposta interpello n. 13 del 12/01/2023).

Quesito n. 1

In relazione al primo quesito posto dall’istante circa la possibilità di agevolare ­ ai sensi dell’articolo 19 del d. l. n. 73 del 2021 (”Super ACE”) ­ la base ACE ”netta” riferita al solo periodo 31/12/2020-31/12/2021 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), senza considerare la base ACE calcolata nel precedente periodo 2010­-2020 si osserva che il citato articolo 19, prevede, per il 2021, l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15% su una base ACE determinata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2020 (per i soggetti cd. ”solari”).

Nella relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 73 del 2021 è precisato che ”Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%”.

In altri termini, con riferimento alla eventuale eccedenza di incremento patrimoniale relativo al 2021 (rispetto al tetto di 5 milioni di euro) e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio relativa al periodo 2010-­2020, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%.

Tale precisazione conferma che la cd. Super ACE costituisce un rafforzamento dell’agevolazione già esistente (cd. ACE ordinaria) con riferimento agli incrementi di capitale proprio rilevanti nel periodo d’imposta 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente.

Il beneficio di cui al citato articolo 19, in sostanza, viene calcolato facendo riferimento a parametri temporali differenti rispetto all’ACE ordinaria, ovvero considerando la variazione del capitale proprio 2021 rispetto al 2020 (per i soggetti cd. ”solari).

Tutto ciò considerato, nell’ipotesi in cui l’ACE ordinaria relativa agli esercizi precedenti al 2021 sia negativa, si ritiene corretto considerare ai fini del calcolo della Super ACE gli incrementi del 2021 (al netto dei decrementi del 2021) senza penalizzare la Super ACE in relazione alla eventuale base ACE ”negativa” relativa agli esercizi precedenti.

Alla luce dei sopra indicati chiarimenti si ritiene corretto agevolare ai sensi dell’articolo 19 del d. l. n. 73 del 2021, cioè quale ”Super ACE”, la ”base netta” del solo periodo d’imposta 2021 come sopra descritta senza considerare l’intero periodo 2010-2021 (dal quale; nel caso di specie, emergerebbe un base ACE ”negativa”).

Quesito n. 2

Per quanto concerne il secondo quesito, l’istante chiede se sia corretto imputare alla variazione in aumento del capitale ­ in relazione alla quale si può fruire della Super ACE ­ solo le riduzioni (i.e. sterilizzazioni) derivanti dalle operazioni, contemplate dal citato articolo 10 del Nuovo Decreto ACE, che si sono verificate nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021.

Nel caso di specie l’istante ha effettuato, nel corso del periodo di imposta 2021, conferimenti e finanziamenti che, per quanto sopra chiarito, rientrano della disciplina antielusiva speciale di cui al citato articolo 10. In particolare si tratta di un conferimento effettuato tramite rinuncia a credito finanziario verso la controllata SR pari ad euro … milioni e nell’erogazione di un finanziamento di euro … alla medesima controllata. In altri termini si tratta, quindi, di un credito di finanziamento sorto in periodo di ACE ”ordinaria” ed estinto nel 2021, per effetto della suddetta rinuncia.

In particolare, dall’istanza risulta che a seguito delle operazioni suddette il mastrino ”crediti di finanziamento verso SR srl”, presenta al 31 dicembre 2021 un saldo inferiore (decremento) rispetto al saldo al 31 dicembre 2020.

Riguardo al meccanismo di funzionamento della disciplina antielusiva speciale, (la quale, come sopra chiarito risulta applicabile anche al Super ACE), al fine di stabilire se le operazioni rilevanti siano solo quelle del 2021 o anche quelle dei periodi precedenti, si evidenzia che l’articolo 19 del DL 73 del 2021 sopra richiamato individua come base di calcolo dell’ACE innovativa il confronto tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2021 rispetto a quella del 2020.

È la norma stessa, quindi ­ anche in relazione alle riduzioni derivanti dall’applicazione della norma antielusiva speciale di cui all’articolo 10 citato ­a richiedere un calcolo analitico della Super ACE ­ separato da quello dell’ACE ordinaria ­ che, seppur da effettuarsi con la stessa modalità, è circoscritto alle operazioni rilevanti effettuate nel 2021.

Al riguardo, le stesse istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022 chiariscono che nel rigo RS112A (nel quale vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. ”ACE innovativa 2021”), nella colonna 3, deve essere indicato ”l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”.

In ragione di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione interpretativa proposta dall’istante nel ritenere che le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio di cui al predetto articolo 10 ­da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell’ACE innovativa ­ siano solo quelle derivanti dalle operazioni effettuate nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021.

Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alle modalità di calcolo dell’agevolazione Super ACE e non anche alla correttezza della determinazione della base agevolabile (nonché alla spettanza stessa dell’agevolazione in relazione ai conferimenti ricevuti da Y), che potranno dunque costituire oggetto di esame in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.