AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 dicembre 2018, n. 135
Detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006. Spese sostenute per l’acquisto di un sistema fototermico. Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212.
Quesito
L’istante rappresenta di avere sottoscritto un contratto per la fornitura e posa in opera di un sistema FOTOTERMICO la cui descrizione tecnica viene allegata all’istanza.
Chiede, pertanto, di conoscere se possa fruire delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene di poter accedere al previsto beneficio poiché il sistema che intende installare rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per scaldare l’acqua esclusivamente tramite il surplus di energia rinnovabile e una soluzione d’integrazione termica ai comuni sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. Inoltre, costituisce una soluzione più efficiente dei comuni impianti solari, nei periodi autunnali, invernali e primaverili e non assorbe energia dalla rete elettrica nazionale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, fruibile entro un limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
L’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ha elevato dal 55 al 65 per cento la percentuale di detrazione per le spese sostenute e, da ultimo, l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha prorogato le suddette detrazioni, alle medesime condizioni e limiti, fino al 31 dicembre 2018.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione per quanto concerne la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione nonché gli adempimenti necessari per poterne usufruire.
In particolare, ai sensi del comma 346, della citata legge n. 296 del 2006, danno diritto all’agevolazione le spese “relative all’ installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”.
Con risoluzione 14 luglio 2008, n. 299/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “Per quanto concerne i pannelli solari, l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione” (cfr. il Vademecum per l’uso dei pannelli solari sul sito internet dell’ENEA).
Tale detrazione, invece, non spetta per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia “pulita” (cfr. circolare 27 aprile 2018, n. 7/E).
Nel caso di specie, l’istante chiede di conoscere se possa fruire dell’agevolazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alle spese sostenute per la fornitura e posa in opera del sistema FOTOTERMICO.
Nel premettere che restano escluse dall’area dell’interpello tutte quelle fattispecie che richiedono l’espletamento di attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o altri soggetti, in quanto presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (Circolare del 1° aprile 2016 n. 9), e che le stesse, nel caso in esame relativo all’impianto fototermico, risultano essere prerogativa del Ministero dello Sviluppo Economico, si forniscono le seguenti considerazioni.
Dalla descrizione, allegata all’istanza, del predetto sistema, si rileva che “gli obiettivi principali del sistema sono la conversione e relativo accumulo di tutta l’energia rinnovabile inutilizzata in energia termica. Il sistema è classificato impianto elettrico. (…) L’accumulo termico è utilizzato per l’integrazione di tutti i comuni sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, in alta e bassa temperatura (…)”.
Il sistema in esame, sembra si sostanzi in un sistema di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori.
Pertanto, fermo restando le necessarie valutazioni tecniche di cui sopra, ne consegue che ai fini dell’eventuale godimento della detrazione IRPEF il sistema in esame, finalizzato alla produzione e recupero di energia elettrica non possa fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006.
L’istante potrà, eventualmente, fruire per la fornitura e posa in opera del sistema in esame della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) del richiamato articolo comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che “tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente” (cfr. anche pag. 245 della circolare 27 aprile 2018, n. 7).