Occorre premettere che la dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2021 è stata prorogata dall’art 3 comma 1 del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022) il termine per la presentazione è stato prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.
Per l’anno di imposta la dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2022 la scadenza è stata il 30 giugno 2023.
Per i contribuenti tenuti all’invio della dichiarazione IMU per gli anni di imposta 2021 e 2022 che non abbiano adempiuto a tale obbligo possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 473/1997, inviando la dichiarazione IMU omessa entro il 28 settembre 2023.
Si ricorda che l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno successivo, sorge quando nel corso del periodo d’imposta si sono verificate variazioni che incidono sul versamento dell’imposta ed il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione. Di seguito un elenco non esaustivo:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
- fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce);
- terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
- il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
Sanzione e ravvedimento
Per usufruire del ravvedimento occorre necessariamente inviare le dichiarazioni IMU omesse e versare le sanzioni entro 90 giorni dalla scadenza dell’adempimento.
La sanzione per omessa omessa dichiarazione IMU va dal 100 al 200 per cento del tributo, con un minimo di 51 euro, o è applicata in misura fissa fino ad un massimo di 258 euro in caso di imposta non dovuta ma a seguito del ravvedimento la sanzione sarà pari ad un decimo.
Il codice tributo da utilizzare in questo caso sull’F24 per il versamento di tale tipo di ravvedimento è 3924.
L’entità delle sanzioni sarà determinata in funzione del tempo, come di seguito riportato:
TIPO VIOLAZIONE | TERMINE RAVVEDIMENTO | SANZIONE |
Infedele dichiarazione | Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione | 2,78 % con minimo di 2,78 euro (1/9 del 25 % e di 25 euro – ridotta alla metà |
Infedele dichiarazione | Oltre i 30 giorni ed entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione | 5,56 % con minimo di 5,56 euro (1/9 del 50 % e di 50 euro) |
Infedele dichiarazione | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione | 6,25 % con minimo di 6,25 euro (1/8 del 50 % e di 50 euro) |
Omessa dichiarazione | Presentazione dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza | 5 % con minimo di 2,5 euro (1/10 del 50 % e di 25 euro – ridotta alla metà – |
Omessa dichiarazione | Presentazione dichiarazione oltre i 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza | 10 % con minimo di 5 euro (1/10 del 100 % e di 50 euro) |
Per i versamenti omessi e/o ritardati:
- Entro 14 giorni – Sanzione: 0,1% per ogni giorno di ritardo
- Entro 30 giorni – Sanzione: 1/10 di 15% = 1,5%
- Entro 90 giorni – Sanzione: 1/9 di 15% = 1,67%
- Entro il termine della dichiarazione IMU riferita all’anno di commissione della violazione- Sanzione: 1/8 di 30% = 3,75%
- Entro il termine della dichiarazione IMU relativa all’anno successivo – Sanzione: 1/7 di 30% = 4,29%
- Oltre tale termine – Sanzione 1/6 di 30% = 5%
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