Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
LAVORO – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI – ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) a norma del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, disposizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare, dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un piu` elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. E’ necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(2) L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
(3) A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell’attuazione di tale direttiva sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all’impatto della direttiva su talune attivita` industriali.
(4) La Commissione ha esaminato attentamente gli argomenti dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE, sulla base di nuove informazioni scientifiche fornite da esperti di fama internazionale.
(5) La direttiva 2004/40/CE e` stata modificata dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l’effetto di posporre di quattro anni i termini per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, e successivamente dalla direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l’effetto di posporre tali termini per il recepimento al 31 ottobre 2013. Cio` e` avvenuto al fine di consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta e ai co-legislatori di adottare una nuova direttiva basata su dati piu` recenti e precisi.
(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure piu` adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Tale direttiva non affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale. La presente direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.
(7) La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione causale. E’ tuttavia opportuno che, qualora tali prove scientifiche accertate emergano, la Commissione valuti gli strumenti piu` adeguati per affrontare tali effetti e, per mezzo della sua relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva, riferisca in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel fare cio`, la Commissione dovrebbe tener conto, in aggiunta al contributo appropriato ricevuto dagli Stati membri, dei piu` recenti studi disponibili e delle nuove conoscenze scientifiche derivanti dai dati in tale ambito.
(8) Dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime, lasciando quindi agli Stati membri la facolta` di mantenere o di adottare disposizioni piu` favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
(9) E’ opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
(10) Al fine di proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e` necessario effettuare un’efficace ed efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo dovrebbe tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente sul luogo di lavoro. E’ quindi opportuno definire un sistema di protezione in grado di raggruppare rischi diversi in un modo semplice, che contempli una graduazione, cosi` da risultare facilmente comprensibile. Di conseguenza, il riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard, da fornire tramite orientamenti pratici, puo` utilmente aiutare i datori di lavoro a rispettare i propri obblighi.
(11) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso e` esposto. E’ quindi opportuno che i sistemi di limitazione dell’esposizione dipendano da modelli di frequenza e di esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
(12) La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici puo` essere realizzata in maniera piu` efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, nonche` dando la priorita` al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. E’ tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni, nel caso in cui le attrezzature di lavoro rispettino i requisiti del pertinente diritto dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli piu` rigorosi di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva. Cio` consente in molti casi una semplificazione delle valutazioni.
(13) E’ opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori.
(14) Poiche` la presente direttiva e` una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici fatte salve disposizioni piu` rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
(15) Le grandezze fisiche, i VLE e i LA di cui alla presente direttiva sono basati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e dovrebbero essere considerati in conformita` dei concetti sviluppati dall’ICNIRP, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.
(16) Al fine di assicurare che la presente direttiva resti aggiornata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva che riflettano l’adozione di regolamenti e direttive nel settore dell’armonizzazione tecnica e della standardizzazione e del progresso tecnico, delle modifiche delle piu` pertinenti norme o specifiche e delle nuove scoperte scientifiche concernenti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici, e inoltre adeguare i LA. E’ di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(17) Qualora divenisse necessario apportare modifiche di natura puramente tecnica agli allegati, la Commissione dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro istituito dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.
(18) In casi eccezionali, qualora lo richiedano imperativi motivi d’urgenza, come possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione ai campi elettromagnetici, dovrebbe essere data la possibilita` di ricorrere alla procedura d’urgenza per gli atti delegati adottati dalla Commissione.
(19) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o piu` documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(20) Un sistema comprendente VLE e LA, ove applicabile, dovrebbe essere considerato come uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Tuttavia, un siffatto sistema puo` entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attivita`, quali l’uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore medico. E’ pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.
(21) Tenuto conto delle specificita` delle forze armate e per consentirne un funzionamento e un’interoperabilita` effettivi, anche in esercitazioni militari internazionali congiunte, e` opportuno che gli Stati membri siano in grado di attuare sistemi di protezione equivalenti o piu` specifici, ad esempio norme concordate a livello internazionale, come gli standard NATO, purche` si evitino effetti nocivi per la salute e rischi per la sicurezza.
(22) E’ opportuno che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo. E’ tuttavia possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella presente direttiva siano superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei VLE.
(23) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed evitare i problemi d’interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o dispositivi medici portati sul corpo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai LA e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva, che e` la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.
2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.
3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine.
La Commissione tiene sotto osservazione i piu` recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.
5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.
6. Fatte salve le disposizioni piu` rigorose o piu` specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:
i) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
ii) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali puo` comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacita cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacita di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonche`
iii) correnti attraverso gli arti;
c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:
i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);
ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; nonche`
v) correnti di contatto;
d) “valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti;
e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;
g) “livelli di azione (LA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformita` ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.
Nell’allegato II si usa la seguente terminologia in materia di livelli di azione:
i) per i campi elettrici, per “LA inferiori” e “LA superiori” s’intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonche`
ii) per i campi magnetici, per “LA inferiori” s’intendono i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “LA superiori” i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.
Articolo 3
Valori limite di esposizione e livelli di azione
1. Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III.
2. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all’allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 8.
3. Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore di lavoro rispetta i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Qualora l’esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotta misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 2, a meno che la valutazione effettuata in conformita` dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
In deroga al primo comma, l’esposizione puo` superare:
a) i LA inferiori per i campi elettrici (allegato II, tabella B1), ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche` non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure
i) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);
ii) siano evitate eccessive scariche di scintille e correnti di contatto (allegato II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, nonche`
iii) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i LA inferiori per i campi magnetici (allegato II, tabella B2), ove giustificato dalla prassi o dal processo, compreso nella testa e nel tronco, durante il turno di lavoro, purche` non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure
i) il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);
iii) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonche`
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’esposizione puo` superare:
a) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche`:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tavola A1);
iii) siano state prese misure specifiche di protezione in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 7;
iv) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, nonche`
v) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche`:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3);
iii) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonche`
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 4
Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Fatti salvi l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE e l’articolo 6 della presente direttiva, tale valutazione puo` essere resa pubblica su richiesta, in conformita` della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale. In particolare, qualora nel corso di tale valutazione siano trattati i dati personali dei lavoratori, la pubblicazione rispetta la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche` alla libera circolazione di tali dati e le leggi nazionali degli Stati membri che recepiscono tale direttiva. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le autorita` pubbliche in possesso di una copia della valutazione possono respingere una richiesta di accesso alla valutazione o di pubblicazione della stessa, qualora tale divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali del datore di lavoro, compresi quelli relativi alla proprieta` intellettuale. I datori di lavoro possono rifiutare di divulgare o pubblicare la valutazione alle medesime condizioni, in conformita` della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro individua e valuta i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, tenendo conto delle pertinenti guide pratiche di cui all’articolo 14 e di altre norme od orientamenti pertinenti stabiliti dallo Stato membro interessato, incluse banche dati sull’esposizione. In deroga agli obblighi incombenti sul datore di lavoro a norma del presente articolo, il datore di lavoro ha inoltre diritto di tener conto, se del caso, dei livelli di emissione e di altri dati appropriati relativi alla sicurezza forniti per le attrezzature dal fabbricante o dal distributore, in conformita` del pertinente diritto dell’Unione, inclusa la valutazione dei rischi, ove applicabile alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
3. Se non e` possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione e` effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso la valutazione tiene conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprieta` elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo le buone prassi pertinenti.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti a norma della presente direttiva e alla luce in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in una forma rintracciabile idonea a consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.
5. In occasione della valutazione dei rischi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;
b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;
c) eventuali effetti biofisici diretti;
d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;
e) eventuali effetti indiretti;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;
h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;
j) sorgenti multiple di esposizione;
k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.
6. Non e` necessario che la valutazione dell’esposizione sia effettuata nei luoghi di lavoro aperti al pubblico se e` gia` stata effettuata una valutazione in conformita` delle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, se sono rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e se sono esclusi i rischi per la salute e la sicurezza. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte solo qualora le attrezzature destinate al pubblico siano utilizzate conformemente alla loro destinazione e alla normativa dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli di sicurezza piu` rigorosi rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma dell’articolo 5 della presente direttiva. La valutazione dei rischi puo` includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l’entita` dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu` dettagliata. La valutazione dei rischi e regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta, oppure se i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8 mostrano che essa e` necessaria.
Articolo 5
Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita` di misure per controllare la produzione di campi elettromagnetici alla fonte, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, qualora i pertinenti LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III siano superati, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dimostri che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che deve includere misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali, che tenga conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso;
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
h) della limitazione della durata e dell’intensita` dell’esposizione; nonche`
i) della disponibilita` di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 4.
4. Oltre a fornire le informazioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva, il datore di lavoro, a norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) o le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
5. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, i luoghi di lavoro in cui e` probabile che i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i LA sono indicati con un’apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e` limitato in maniera opportuna. Nel caso in cui l’accesso a tali aree sia adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici, non e` necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso specifici per i campi elettromagnetici.
6. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 6 e l’uso di strumenti tecnici nonche` la protezione individuale, per esempio la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale) nonche`, se del caso e a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), l’impiego di scarpe isolanti, guanti e indumenti protettivi.
7. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3 bis, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
8. I lavoratori non sono esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o c) o all’articolo 3, paragrafi 3 e 4. Allorche`, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate in una forma rintracciabile idonea per consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.
9. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, nel caso in cui sia segnalata dal lavoratore la comparsa di sintomi temporanei, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. I sintomi temporanei possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale nella testa causati da campi magnetici che variano nel tempo; nonche`
b) effetti di campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.
Articolo 6
Informazione e formazione dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
b) all’entita` e al significato dei VLE e dei LA, nonche` ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;
c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;
e) alle modalita` per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
f) alla possibilita` di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.
Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformita` dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici, un’adeguata sorveglianza sanitaria e` effettuata a norma dell’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. La documentazione medica e la relativa disponibilita` sono garantite in conformita` del diritto e/o delle prassi nazionali.
2. Conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione in un momento successivo nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in cui sia rilevata un’esposizione superiore ai VLE, il datore di lavoro garantisce che un controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale adeguati siano fornite al lavoratore o ai lavoratori interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.
La possibilita` di sottoporsi a tale controllo o sorveglianza e` messa a disposizione durante le ore scelte dal lavoratore e i relativi costi non sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Deroghe
1. In deroga all’articolo 3, ma fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’esposizione puo` superare i VLE se e` connessa all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purche` siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE;
iv) si e` tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
b) gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione equivalente o piu` specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attivita` militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purche` si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza;
c) gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attivita` specifiche che esulino dall’ambito di applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente disposizione per “circostanze debitamente giustificate” si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) si e` tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, piu` specifici e riconosciuti a livello internazionale.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la relativa giustificazione nella relazione di cui all’articolo 15.
Articolo 11
Modifiche tecniche degli allegati
1. Alla Commissione e` conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 riguardo alle modifiche degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di:
a) tener conto dell’adozione di regolamenti e direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche piu` pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;
c) adeguare i LA qualora esistano nuovi dati scientifici e purche` i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai VLE esistenti menzionati negli allegati II e III.
2. Alla Commissione e` conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12, al fine di inserire nell’allegato II gli orientamenti dell’ICNIRP per limitare l’esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili.
3. Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, imperativi motivi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 13 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati e` conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 e` conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al piu` tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere e` tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piu` tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 11 puo` essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita` degli atti delegati gia` in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se ne il Parlamento europeo ne il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e` stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e` prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 13
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finche non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza che devono riguardare la salute e la protezione dei lavoratori.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Guida pratica
Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1 luglio 2016. Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti:
a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:
. i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE,
. la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni,
. orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo,
b) orientamenti per la dimostrazione della conformita` in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;
c) la descrizione del “metodo del picco ponderato” per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza;
d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI;
e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonche` di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attivita` correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici;
h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformita` dell’articolo 8, paragrafo 2.
La Commissione opera in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo e` tenuto informato.
Articolo 15
Riesame e relazioni
Tenendo conto dell’articolo 1, paragrafo 4, la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva e` redatta in conformita` con l’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 16
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita` di effettuazione di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
1. La direttiva 2004/40/CE e` abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IV.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013.
(N. Redaz. – Si omettono gli allegati).
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