La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 4458 depositata il 20 febbraio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa per condotte illecite prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, ha ribadito che “… riguardo all’ipotesi che la condotta criminosa sia stata realizzata prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo Cass. n. 24259/2016 cit., il giudice dovrà direttamente valutare se la condotta extralavorativa sia di per sé incompatibile con l’essenziale elemento fiduciario proprio del rapporto di lavoro, osservando il seguente principio di diritto: “Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza” …”
Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 25969 del 2023, aveva già ribadito il “… principio di diritto secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del “disvalore ambientale” che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell’impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi; la decisione di merito, che aveva esaminato le contestazioni disciplinari elevate alla lavoratrice senza tenere conto della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle mansioni di gerente di un punto vendita, veniva pertanto cassata con rinvio; …” (Cass. n. 30433/2021, n. 10124/2023)
Pertanto alla luce dei predetti principi risulta legittimo e proporzionato un licenziamento comminato per fatti verificatisi prima dell’assunzione quando la loro gravità è tale da intaccare il vincolo fiduciario, in quanto il disvalore ambientale può assurgere ad una autonoma e più intensa fattispecie di giusta causa come tale idonea a fondare un autonomo motivo di licenziamento. Infatti il disvalore ambientale costituisce una fattispecie indipendente ed autonoma dalle casistiche contemplate nella contrattazione collettiva applicata che a differenza del licenziamento disciplinare in cui l’accertamento della proporzionalità della sanzione, in questo caso espulsiva, deve essere analizzata alla luce della casistica esemplificativa rimessa alla contrattazione stessa.