L’articolo 1 – commi 1103 e 1104 – della Legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina dell’esterometro e introdotto una serie di obblighi su ulteriori tipi di documento che devono essere gestiti tramite invio al SdI. La prima modifica rispetto alle modalità dell’adempimento è costituito dalla trasmissione telematica “per operazione” con il formato delle fatture elettroniche “XML B2B”, mentre fino al 30 giugno 2022 l’invio era cumulativo delle operazioni del trimestre.
Inoltre con il nuovo adempimento telematico si assolve anche agli obblighi di integrazione delle fatture d’acquisto dall’estero previsti dal DPR 633/1972 e DL 31/1993.
L’art. 5 del Decreto legge n. 146/2021, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa (inizialmente previsto per il 1° gennaio 2022), con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, ossia l’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere (operazioni con l’estero sia UE che extraUE) tramite i documenti elettronici TD17, TD18 e TD19
Amministrazione delle fatture attive estere
Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti la normativa prevede che a partire dal 1° luglio 2022 le aziende Italiane devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i relativi dati utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio in base alle regole di cui alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Nella fattura elettronica in luogo del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, deve essere utilizzato il codice «XXXXXXX», come indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Amministrazione delle fatture passive estere
L’Azienda Italiana per ogni fattura estera, emessa da fornitori non residenti in Italia, ricevuta deve, entro il 15 del mese successivo, procedere ad inoltrare un file “XML B2B” da inviare al SdI. Il suddetto file deve contenere le informazioni prevista dalla normativa sull’integrazione delle fatture per acquisto di beni e servizi all’estero.
Per cui una volta ricevuta la fattura dal fornitore estero in formato PDF o cartaceo, l’azienda italiana è obbligata a:
- generare il documento informatico integrativo;
- inviarlo a SdI nel formato XML nei tempi richiesti dalla normativa;
- verificare l’esito della trasmissione.
Formato da utilizzare
Per le fatture di acquisto il file XML da utilizzare varierà a secondo del tipo di operazione verrà impiegato uno specifico codice:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario, ai sensi dell’art. 46, D.L. n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto);
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72 (trattasi di cessione di beni presenti in ITALIA e ceduti da aziende estere (non sono considerati importazioni / acquisti intra-UE)).
Termini di inoltro
Per le fatture emesse verso clienti esteri i tempi di invio sono:
- 12 giorni per le fatture immediate;
- entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.
Per le fatture passive estere l’invio deve essere adempiuto entro il 15 del mese successivo dalla ricezione della fattura.
Nei casi di acquisti e/o servizi ricevuti da un soggetto extra UE, in mancanza del documento comprovante l’operazione o qualora lo stesso non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà avvenire in ogni caso entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).
Sui termini vedasi anche la Circolare 26/E del 13 luglio 2022.
Adempimenti di per i cosiddetti forfetari
Per i soggetto in regime forfetario i quali effettuano acquisti UE fino ad euro 5.000,00 sono equiparati ad un consumatore privato, pertanto il fornitore estero assoggetta l’operazione all’IVA del Paese di spedizione (IVA estera). Tale operazione si considera quindi non territorialmente rilevante.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 2022 evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Contenuto della descrizione
Operazioni attive
Qualora non si utilizzi lo stesso software per la creazione delle fatture elettroniche emesse verso clienti e/o committenti residenti per la generazione del file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro, allora il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).
Operazioni passive
Per le operazioni passive che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il 10 campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Operazioni Escluse
Non sono soggette all’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia le operazioni per le quali è stata emessa una Bolletta doganale e/o fattura elettronica inviata allo SdI al fine di evitare la duplicazione delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti.
Le Operazioni Verso Privati
Con la Circolare n. 26/E del 2022 (§ 1.1) l’Agenzia ha previsto l’obbligo della trasmissione, nei casi in cui il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento, per tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali.
Vendite A Distanza E Regime OSS
Sono esonerate dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato che vengono eseguite nella c.d. vendita a distanza. In particolare si ricorda che per la cessione di beni nell’UE a mezzo della vendita a distanza è previsto l’esonero dalla emissione del documento commerciale e/o fattura.
Qualora il soggetto passivo residente in Italia abbia opti per il regime OSS, per comunicare i dati delle operazioni in esame ed assolvere al versamento dell’imposta, l’emissione della fattura ai consumatori UE (codice natura N3.2) comporta anche l’obbligo dell’invio dei relativi dati tramite l’esterometro, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.12.2021, n. 802.
Cessioni effettuate a favore di Turisti Extra-UE
L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 8 del 7 febbraio 2019 ha chiarito che per le cessioni di beni effettuate a turisti extra-UE (art. 38-quater del DPR n. 633/72), il cui adempimento di emissione della fattura elettronica è avvenuto con la piattaforma “OTELLO 2.0” risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie … deve ricomprendersi anche” lo spesometro estero.
Sanzioni
L’articolo 11, comma 2-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 47 statuisce che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 . L’omessa o errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica) è sanzionata con euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili ridotte della metà (massimo di 200 euro per ciascun mese) nei casi in cui la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria.
FAQs
Rientrano nell’obbligo di comunicazione le fatture estere relative a commissioni di incasso, esenti da IVA?
Sì. Le fatture relative alle commissioni di incasso rientrano nell’obbligo di comunicazione con documento di integrazione TD17 e con codice natura N4, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (pagamento delle commissioni).
Per i servizi il cui fornitore estero invece di inviare la fattura, come ad es. Paypal, inoltrano l’estratto conto, occorre emettere autofattura? In caso di risposta affermativa quali sono i termini?
Sì, anche in tale ipotesi occorre emettere il documento di integrazione. Il termine di invio allo SDI, trattandosi di servizi, iniziano a decorrere dalla data di pagamento. Risulterebbe essere possibile l’emissione dei documenti datandoli l’ultimo giorno del mese dell’operazione.
Che documento va emesso per gli acquisti da fornitore cinese con rappresentante fiscale francese? Quali dati identificativi riportare?
Qualora il fornitore ExtraUE ha utilizzato il rappresentante fiscale UE, significa che i beni sono già in Unione Europea e per questo motivo ha una Partita IVA UE. Di fatto tale operazione è un acquisto intracomunitario e come tale va integrato utilizzando il documento TD18 indicando l’identificativo fiscale del rappresentante fiscale francese.
Che documento va emesso per gli acquisti da fornitore cinese con rappresentante fiscale italiano? Quali dati identificativi riportare?
Qualora il fornitore ExtraUE ha utilizzato il rappresentante fiscale in Italia in quanto ha stoccato la merce in Italia sia per vendere a privati che a soggetti passivi IVA. La partita IVA italiana va utilizzata nel solo caso di vendita ai consumatori privati ed assoggettare tali operazioni direttamente ad IVA. Qualora la cessione avvenga nei confronti di un soggetto passivo, invece, è lo stesso cliente che deve provvedere ad assoggettare ad IVA l’operazione attraverso il meccanismo di inversione contabile (art.17 co. 2 DPR 633/72) utilizzando il documento TD19 ed indicando l’identificativo fiscale del fornitore cinese.
Per gli acquisti di mece da fornitore spagnolo e che la merce non transita in Italia e che viene venduta a cliente ExtraUE, va emesso documento di integrazione?
La suddetta operazione non essendo un’operazione rilevante territorialmente in Italia va comunicata solo se l’operazione supera la soglia di 5.000,00 euro.
Per gli acquisti UE inferiori a 5.000 euro ve eseguita la trasmissione del documento di integrazione? Va eseguita l’integrazione della fattura ai fini IVA?
L’esenzione per le operazioni fino a 5.000,00 euro non trova applicazione per tutti gli acquisti esteri ma solo per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia di cui agli articoli da 7 a 7octies del DPR 633/72. Sono quelle fatture tendenzialmente (tendenzialmente perché per normativa estera quella operazione potrebbe essere esente IVA) con IVA estera esposta perché assoggettate ad IVA nel paese di origine, ad esempio carburanti, alberghi, ristoranti
Come indicato nella Circolare n 1/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate il contribuente procede all’invio con la formazione di un file Xml denominato Dati Fattura.
Nello Spesometro quali sono i codici da utilizzare?
Operazioni Escluse –> N1 – Operazioni escluse IVA ex articolo 15;
Operazioni non soggette –> N2 – Operazioni non soggette IVA;
Operazioni non imponibili –> N3 – Non imponibile;
Operazioni esenti –> N4 – Esente;
Operazioni in Regime del Margine –> Regime del Margine IVA non esposta in fattura;
Reverse charge –> Inversione contabile IVA, Reverse charge;
IVA assolta in altro Stato –> IVA assolta in altro Stato.
Attualmente non vi è alcun obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se in quest’ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l’originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.
Normativa
commi 1103 e 1104 dell’art. 1 della legge n. 178/2020
1103. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».
1104. All’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati».
comma 14-ter art. 5 del D.L. n. 146/2021
14-ter. All’articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”.
comma 3-bis art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
comma 2 art. 17 del D.P.R. n. 633/1972
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Allegati
Guida alla compilazione Fatture Elettroniche ed Esterometro-V1.7 – Autore Agenzia delle Entrate