evasione sequestro preventivo per equivalente, cassazione sentenza n. 19035 del 2013,La Cassazione con la sentenza n. 19035 del 02 maggio 2013 sez. penale ha esaminato il caso di un amministratore accusato di frode fiscale.

Gli Ermellini hanno statuito che della frode fiscale posta in essere dall’amministratore risponde anche la società che ha tratto beneficio della commissione dell’illecito.  Nella fattispecie, il Tribunale del riesame annullava parzialmente il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP nei confronti di un uomo titolare di numerose società ed esercente anche l’attività di consulente fiscale, indagato per i reati di cui agli articolo 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000.


Il difensore dell’amministratore nell’impugnare l’ordinanza del riesame ha lamentato, tra l’altro, che le somme sottoposte a vincolo non avevano alcun riferimento con il soggetto che si era giovato del “profitto” del reato ipotizzato. In ogni caso, tale profitto, individuabile in un risparmio fiscale, non poteva comunque portare all’applicazione della misura, mancando la dimostrazione che le somme rinvenute nell’abitazione dell’indagato provenissero da disponibilità delle società.

Gli Ermellini hanno considerato  infondata la tesi della difesa, avendo il giudice del merito dato adeguata risposta, affermando, sulla base delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, ma anche sulla base delle indagini bancarie e delle intercettazioni effettuate, che in realtà si trattava di somme custodite dal ricorrente per conto delle varie società da lui amministrate, non presenti nelle casse sociali. Sicché il Tribunale (e prima ancora il GIP) ha giustamente ritenuto sequestrabile il patrimonio “profitto” del reato tributario anche in capo a ditte e società riconducibili all’indagato, ribadendosi il concetto, del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, “della sequestrabilità di beni di cui il reo abbia la disponibilità quale titolare o amministratore di società che hanno beneficiato di tali profitti, ex artt. 1, lett. c) ed e) del D.L.vo. 74/2000”.

La 3° sezione penale della Cassazione in un interessante passaggio delle motivazioni della sentenza ha ricordato che le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 231/01 hanno introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio di un reato da parte di soggetto che in quell’ente ricopre una posizione di vertice. Si tratta di una nuova forma di responsabilità che, lungi dal costituire una atipica ipotesi di responsabilità oggettiva, integra invece una responsabilità collegata alla mancanza di organizzazione da parte del soggetto di vertice che non ha evitato la perpetrazione dell’illecito penale. La tesi difensiva poggia sul fatto che le somme sottoposte a vincolo non hanno alcun riferimento con il soggetto che avrebbe conseguito il profitto. Tale profitto, individuabile, secondo la prospettazione difensiva, in un risparmio fiscale pari ad € 550.836.00, non poteva comunque portare al sequestro, mancando la dimostrazione che le somme rinvenute nella abitazione del D.F. provenissero da disponibilità delle società.”

Si tratta di una nuova forma di responsabilità che, lontano dal costituire un’atipica ipotesi di responsabilità oggettiva, integra invece una responsabilità collegata alla mancanza di organizzazione da parte del soggetto di vertice che non ha evitato la perpetrazione dell’illecito penale.

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