CNCE – Comunicato 05 novembre 2020
FAQ – Rateizzazioni – Accordo del 10 settembre 2020 e relativo Addendum
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 741 del 1 ottobre scorso, in tema di Rateizzazioni, alla luce di alcuni quesiti pervenuti dal territorio circa l’applicazione del nuovo Accordo delle parti sociali nazionali del 10 settembre 2020 e del relativo Addendum, si allegano alla presente alcune prime FAQ di chiarimento.
Nel rimanere a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.
Allegato
FAQ_Rateizzazioni
1) D. Per gli intervalli temporali tra una rateizzazione e l’altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni) bisogna tener conto anche delle rateizzazioni concesse dalla Cassa anteriormente al 10 settembre 2020?
- No, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di procedere, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che al fine della corretta applicazione degli intervalli non dovrà tenersi conto delle rateizzazioni già concesse e concluse positivamente presso la medesima Cassa, alla data del 10 settembre 2020. Si terrà conto, invece, della eventuale rateizzazione in corso a quella data.
2) D. Quali sono le modalità operative per accertare presso la BNI l’esistenza della regolarità dell’impresa? (lett. a) punto 1) Reg.)
- Le modalità operative sono quelle indicate nella circolare CNCE n. 28 dell’8 ottobre 2020 alla quale si fa esplicito rinvio
3) D. Eventuali irregolarità emerse dalla verifica in BNI come possono essere ricollegate a eventuali rateizzazioni non concluse positivamente presso altre Casse?
- Successivamente alla verifica in BNI dalla quale dovesse emergere l’irregolarità dell’impresa rispetto ad una Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procedente dovrà prendere contatto con quest’ultima per appurare che trattasi di rateizzazione non conclusa positivamente.
4) D. Quali sono le “spese” da inserire in quota parte in ciascuna rata cui fa riferimento l’Accordo? (lettera c) punto 1 Reg.)
- Le “spese” da inserire in quota parte in ciascuna rata sono tutte quelle sostenute e/o maturate in forza di attività legate al recupero credito comprese, quindi, quelle di natura legale e/o liquidate dal giudice in decreto ingiuntivo
5) D. Su quali voci devono essere calcolati gli interessi di mora?
- Gli interessi di mora devono essere calcolati sull’intero importo del debito maturato nei confronti della Cassa, risultante della/e denuncia/e (GNF e contributi) afferenti le singole rate, rapportandoli alla data di scadenza di ciascuna rata
6) D. Con quali modalità devono essere riconosciuti gli interessi di mora al lavoratore? (lett. k) punto 1 Reg.)
- Gli interessi di mora, calcolati sulle singole rate, dovranno essere riconosciuti al lavoratore unitamente alla corrispondente rata/rate versata/e a copertura del GNF
7) D. Quali sono le “partite” che costituiscono il credito contributivo che l’impresa deve formalmente riconoscere all’atto di sottoscrizione di una rateizzazione? (lett. e) punto 1 Reg.)
- Il debito che l’impresa dovrà riconoscere all’atto della richiesta della rateizzazione è quello relativo al debito totale (accantonamenti e contributi) risultante dalle denunce, sul quale la Cassa andrà ad aggiungere gli interessi di mora e le eventuali spese.
8) D. La garanzia cambiaria relativamente al debito oggetto di rateizzazione deve essere costituita dal vaglia cambiario o dalla cambiale tratta? (Lettera f) punto1) Reg.)
- La garanzia cambiaria richiesta è costituita dal vaglia cambiario.
Per ciò che concerne le modalità di acquisizione del titolo cambiario nella comunicazione CNCE n. 741 del 1° ottobre 2020 si sono ipotizzate tante cambiali quante sono le rate, ferma restando la possibilità di acquisire un’unica cambiale per l’ammontare del debito complessivo, tenendo presente le specificità tecnico/giuridiche del caso.
9) D. Qual è la durata temporale della impossibilità di richiedere una nuova rateizzazione allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa? (Lettera g) punto 1) Reg.)
- La possibilità di richiedere nuovamente una rateizzazione decorrerà dal momento in cui l’impresa avrà sanato la posizione debitoria per la quale si è determinata la decadenza dal beneficio
10) D. L’impresa che abbia in atto una procedura esecutiva può beneficiare della rateizzazione? (Lettera h punto 1) Reg.)
- NO. Sul punto confrontare la comunicazione CNCE n. 747 del 27 ottobre 2020.
11) D. La richiesta di rateizzazione, oltre che dall’impresa (anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale di riferimento), può essere inoltrata dal consulente del lavoro?
- Si, purché sia delegato dall’impresa secondo le disposizioni di legge in materia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 07 aprile 2020 - Accordo 23 marzo 2020 - Rateizzazioni in corso
- CNCE - Comunicato 27 ottobre 2020 - Rateizzazioni - precisazioni art. 1 punti a) e h) e ultimo paragrafo del testo del 10 settembre 2020
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