AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 marzo 2019, n. 10
Consulenza giuridica – Associazione/Ordine – Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 comma 3 del DLgs. n. 127 del 2015, è stato esposto il seguente.
Quesito
Alfa, di seguito anche istante, pone i quesiti qui di seguito sinteticamente riportati.
In riferimento alla normativa vigente – cfr., in particolare, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, con decorrenza 1° gennaio 2019, ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nel prosieguo anche “SdI”) – l’istante chiede:
1) «In caso di soggetti che emettono il documento fattura ai sensi dell’art. 34, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, […] di conoscere il corretto comportamento, ai fini dell’emissione e del rispetto della progressività di emissione prevista dall’art. 21 del DPR 633/72, adottabile da una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio»;
2) considerato che «in presenza di cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei soci (articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/72), i soggetti emittenti sono anche destinatari della fattura […] se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nella sua area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo con modalità estranee allo SdI».
Soluzione interpretativa prospettata
In sintesi, in riferimento ai quesiti posti l’interpellante ritiene che:
1) «in presenza di soggetti che emettono la fattura per conto di altri soggetti ai sensi dell’art. 34, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, la fattura dovrà essere predisposta per ogni singolo socio utilizzando una numerazione sezionale per ciascun conferente (1/Cop__, 2/Cop__, ecc)».
Inoltre «la cooperativa evidenzierà nel corpo della fattura elettronica che la stessa è stata emessa da quest’ultima (cessionario) per conto del socio, così come previsto dal punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757 (indicazione del codice “CC”).
Il file XML sarà poi inviato al Sistema di Interscambio direttamente o tramite un proprio intermediario.
La cooperativa, inoltre, verificherà che la fattura sia correttamente ricevuta (e recapitata) da parte del Sistema di interscambio, provvedendo a riemetterla correttamente qualora risulti scartata»;
2) «la cooperativa debba comunicare al produttore agricolo socio o ad un suo incaricato (tramite email o altro strumento ritenuto utile) che la fattura è stata emessa ed inviata per conto del socio al Sistema di interscambio, allegando alla comunicazione copia del file XML con la relativa ricevuta di avvenuta consegna o eventualmente copia in formato pdf della fattura e avendo cura di indicare nella stessa che non costituisce documento valido ai fini fiscali in quanto l’unico documento valido è quello in formato XML».
Inoltre, la cooperativa, come per il quesito sub 1), verificherà «che la fattura sia correttamente ricevuta (e recapitata) da parte del Sistema di interscambio, provvedendo a riemetterla correttamente qualora risulti scartata».
Parere dell’agenzia delle entrate
Dal 1° gennaio 2019 «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2 [ossia di cui all’allegato A del decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55, ndr.] […]» (così l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
La regola generale appena richiamata prevede, tuttavia, alcune eccezioni di ordine soggettivo (si veda sempre l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015), oggettivo (per quelle cessioni/prestazioni di servizi che non hanno obbligo di essere documentate tramite fattura) e “misto” (per soggetti specificamente individuati quando si verificano peculiari situazioni, come avviene, ad esempio, per chi è tenuto all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria stante l’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Va aggiunto che la razionalizzazione del processo di fatturazione operata dal legislatore reca, come necessario presupposto, l’obbligo di documentare un’operazione tramite fattura (la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, fatte salve le eccezioni appena viste, deve essere elettronica e transitare tramite SdI).
I vari interventi normativi, infatti, non hanno modificato le ulteriori previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni (tramite fattura o con un diverso strumento ritenuto parimenti idoneo, si tratti di scontrini, ricevute fiscali o altro).
In questo quadro rientra anche la previsione dell’articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), a mente del quale «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 [«agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli», ndr.] agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».
Secondo quanto già evidenziato in diverse occasioni (si veda, ad esempio, la risposta n. 30 pubblicata il 7 febbraio 2019 sul sito istituzionale della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa), la concreta applicazione dell’articolo 34, comma 7, del decreto IVA nel nuovo quadro normativo delineatosi dopo i vari interventi in tema di fatturazione elettronica è stata definita – a seguito di richieste di chiarimenti similari a quella ora in esame – nelle “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” reperibili all’interno dell’area tematica del sito istituzionale della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).
Rinviando a dette FAQ i dettagli, anche grafici, sulla compilazione delle fatture, va qui ribadito che «la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).
Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), […]».
Inoltre, «nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”» (così la FAQ n. 47 pubblicata il 21 dicembre 2018).
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