AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 318 dell’ 8 maggio 2023
Finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi da quelli di mercato – Effetti sull’IRAP e per le holding di partecipazione non finanziaria in conseguenza della contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato delle operazioni di finanziamento – Articolo 5, comma 4-bis, del decreto Ministeriale dell’8 giugno 2011
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito anche ”la Società” o ”l’Istante”), è una società a responsabilità limitata di diritto italiano a capo del Gruppo …, operante nel settore ….
In particolare, l’istante si qualifica come società di partecipazione non finanziaria ai sensi dell’articolo 162bis, comma 1 lettera c), del TUIR poiché, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in società non finanziarie e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi soggetti, unitariamente considerati, è superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale (cfr. comma 3 dell’articolo 162bis del TUIR). In ragione di ciò, ai fini IRAP, l’Istante determina la base imponibile secondo le regole contenute nell’articolo 6, comma 9, del D. Lgs. n. 446 del 1997.
In data … 2021 la Società riferisce di aver ridefinito le condizioni del tasso d’interesse applicato ai finanziamenti a lungo termine ricevuto dal socio di maggioranza Beta Holding S.r.l., di complessivi euro 260 milioni (200 mln e 58 mln) e le cui condizioni erano già state modificate in data … 2021.
Il tasso di interesse di questo finanziamento (”Shareholder Loan Agreement” o ”SHL”) è pari ad un tasso uguale al minore tra il 2,5% annuo ed i tassi previsti dal … Agreement (di seguito, SFA), finanziamenti standalone stipulati con un pool di banche finanziatrici. La liquidazione degli interessi sul SHL è prevista su base semestrale. Non sono previsti diritti patrimoniali e partecipativi, né eventuale assegnazione di quote o azioni da parte del debitore, ed il finanziamento deve essere rimborsato alla scadenza unitamente all’ammontare degli eventuali interessi non pagati.
Considerato che il tasso di interesse contrattuale, calcolato sul valore nominale del finanziamento, è stato adeguato, nella determinazione delle passività, al tasso di mercato, la società, ha registrato un importo totale, a titolo di oneri finanziari al 31 dicembre 2021, di euro …, di cui oneri finanziari figurativi, risultanti dall’adeguamento del tasso nominale al tasso di mercato, pari ad euro …
Il finanziamento da parte degli azionisti di … milioni di euro fornito da Beta Holding ha consentito il pagamento anticipato parziale volontario della quota Term Loan dello SFA.
L’istante rappresenta che, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1 n. 8 c.c., i debiti ”sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale …”. In proposito, l’OIC 15 e l’OIC 19, a seguito delle nuove regole contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139 del 2015, prevedono che in relazione ai finanziamenti infragruppo si debba procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari del finanziamento al tasso di interesse di mercato e a rappresentare la mancata percezione di tali interessi da parte del socio finanziatore alla stregua di un apporto effettuato in favore della partecipata.
Con il criterio del costo ammortizzato, in particolare, precisa la Società, s’introduce un criterio di imputazione degli oneri finanziari che si basa sul tasso di interesse effettivo e non più su quello nominale. Qualora, inoltre, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risultasse significativamente inferiore a quello di mercato, come nel caso dei finanziamenti infruttiferi, si rende necessario procedere all’attualizzazione del debito per tenere conto del fattore temporale; in tali situazioni la differenza di attualizzazione che si genera alla prima iscrizione deve essere iscritta, tra i proventi o gli oneri finanziari del Conto economico, salvo nei casi in cui la sostanza dell’operazione o del contratto inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.
Pertanto, continua l’istante, se dalle evidenze disponibili dovesse desumersi che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società finanziata, la differenza di attualizzazione è iscritta a incremento del patrimonio netto in capo alla società che riceve il finanziamento e a incremento della partecipazione in capo alla società finanziatrice. A Conto economico, invece, sono iscritti gli interessi figurativi determinati con il tasso di interesse effettivo.
Al riguardo, l’articolo 5, comma 4bis, del decreto Ministeriale dell’8 giugno 2011 ha disciplinato l’operazione qui descritta prevedendo che gli interessi ”figurativi” derivanti dall’attualizzazione del finanziamento infruttifero siano ritenuti indeducibili; tale disposizione, peraltro, è espressamente indicata dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 tra quelle applicabili ai soggetti OIC adopter.
Tutto ciò premesso, considerato che l’articolo 5, comma 4bis, del Decreto non riporta indicazioni esplicite sulla valenza delle disposizioni ai soli fini IRES o sia ai fini IRES che IRAP, la società chiede di conoscere se la disposizione testé citata, che sancisce l’irrilevanza degli interessi e dell’apporto figurativo, debba intendersi riferita anche all’IRAP.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che l’indeducibilità degli oneri figurativi, prevista dall’articolo 5, comma 4bis, del D.M. sopra citato sia limitata alla sola IRES in quanto, in termini generali, la possibilità di attribuire una valenza ai fini IRAP ad una disciplina coniata per l’IRES necessita di un’apposita statuizione normativa.
A conferma di ciò l’Istante rinvia:
alla Relazione Illustrativa a commento del predetto articolo 5 nella quale si legge che ”L’articolo 5 introduce un’apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti dell’articolo 44 del TUIR. Al riguardo il Regolamento (CE) n. 1293 del 23 dicembre 2009 introduce una modifica allo IAS 32 con la quale, tra l’altro, integra i criteri per qualificare e classificare uno strumento finanziario come rappresentativo di capitale”;
alle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate del 26 febbraio 2019 n. 30 e del 30 ottobre 2019 n. 91, relative alla qualificazione e classificazione fiscale di taluni strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale (Additional Tier1), che rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini del tributo regionale, fanno espresso riferimento ad articoli diversi del D.M. del 2011 per individuare le norme prese a fondamento ai fini IRES ed IRAP degli strumenti finanziari oggetto di analisi (in particolare, la risoluzione 91/2019, nel delineare il trattamento ai fini IRAP, basa la propria posizione interpretativa sull’articolo 2 del Decreto Ministeriale, mentre l’articolo 5 viene preso a fondamento dell’interpretazione ai fini IRES dalla risoluzione n. 30/2019).
Con riguardo, invece, al comparto impositivo dell’IRAP gli oneri sia attivi che passivi, siano essi figurativi o meno, generalmente, non rilevano ai fini IRAP in virtù del principio di ”presa diretta” dei componenti del bilancio che caratterizzano la determinazione della base imponibile (cfr. articolo 5, commi 1 e 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), che, per le società industriali, non comprende le componenti finanziarie del conto economico.
Considerato che l’Istante si qualifica come una holding di partecipazioni non finanziaria ai sensi dell’articolo 162bis del TUIR e determina la base imponibile secondo le regole contenute nell’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. 446/97, ai sensi del quale: ”Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”, la società è del parere che gli oneri finanziari figurativi sul finanziamento ricevuto dalla società controllante e pari ad euro …, contabilizzati a conto economico nella voce C17, siano rilevanti ai fini IRAP nella misura del 96% del loro ammontare.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere prescinde da valutazioni circa la corretta modalità di applicazione dei principi contabili adottati dall’Istante al caso di specie; pertanto il presente parere è reso assumendo acriticamente i dati e le informazioni contenute nell’istanza e nella documentazione integrativa inviata dal contribuente, anche con riferimento alla qualificazione contabile del finanziamento come mezzo di rafforzamento patrimoniale.
Sempre preliminarmente, si precisa che la forma di debito (shareholder loan) è assunta acriticamente ai fini del presente, restando impregiudicato il potere dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi di operare una riqualificazione delle suddette operazioni finanziarie ove non conformi alla sostanza economica, sulla base di indici fattuali ed obiettivi che rendano evidente la funzione di tali fondi nei rapporti con i terzi indipendenti, come precisato nel paragrafo 3.3 della circolare n. 6/E del 2016 (cui si rinvia per i dettagli).
Ciò detto, oggetto del presente interpello è l’applicabilità ai fini IRAP dell’articolo 5, comma 4 bis, del decreto dell’8 giugno 2011, all’Istante che, sulla base di quanto dichiarato nell’interpello, si qualifica come una holding di partecipazioni non finanziaria ai sensi dell’articolo 162bis del TUIR e determina la base imponibile secondo le regole contenute nell’articolo 6, comma 9, del D.Lgs. 446 del 1997 (di seguito, Decreto IRAP).
In particolare, il dubbio dell’Istante è relativo alla deducibilità, ai fini Irap, degli interessi derivanti dall’attualizzazione degli interessi sul finanziamento a lungo termine ricevuto in data 5 febbraio 2021 dal socio di maggioranza Beta Holding S.r.l.
Giova ricordare che il citato articolo 6, comma 9, del decreto IRAP prevede che ”Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.
Sul piano contabile, si ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015 e del conseguente principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda ai crediti, del valore di presumibile realizzo. Al riguardo, l’articolo 2426, comma 1, n. 8 richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del ”fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d’interesse si deve massimizzare l’utilizzo di parametri osservabili sul mercato.
L’articolo 5, comma 4 bis, del decreto dell’8 giugno 2011 modificato dal decreto ministeriale del 3 agosto 2017 ”Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell’articolo 13bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.”, prevede espressamente che ”Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.”
L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungendo il citato comma 4bis all’articolo 5 del decreto dell’8 giugno 2011, ha inteso coordinare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi a quelli di mercato mediante l’applicazione del criterio del costo ammortizzato con le regole di determinazione ”della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter”.
In particolare, nella relazione illustrativa al predetto DM 3 agosto 2017 si chiarisce che viene sterilizzato, ai fini fiscali, l’effetto della contabilizzazione delle predette operazioni con la conseguenza che ”non assumono rilevanza fiscale:
per la società finanziata, la riserva per demeed contribution iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
per la società finanziante, l’incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento”.
La rappresentazione dei finanziamenti infruttiferi infragruppo, nell’ipotesi in cui gli effetti del processo di attualizzazione determina la rilevazione di un componente iscritto nello stato patrimoniale, deve essere ricondotta alla categoria delle operazioni che comportano la rilevazione di uno strumento finanziario con opzione di esercizio di diritti connessi (come, ad esempio, le obbligazioni convertibili). In sintesi, a fronte di un apporto effettuato da parte dei sottoscrittori degli strumenti qui in esame in favore del soggetto che emette uno strumento con un tasso inferiore quello di mercato, che risulta sintetizzato nel valore della riserva iscritta in bilancio, sono rilevati come contropartita gli ”oneri finanziari” al tasso effettivo di rendimento del finanziamento (i.e. reversal della riserva).
Al riguardo, il DM 8/6/2011 cui fa rinvio il citato DM 3/8/2017 chiarisce come la rappresentazione contabile di un ”conferimento” da parte dei sottoscrittori degli strumenti di tale tipologia sia riconosciuta ai fini fiscali esclusivamente nell’ipotesi di conversione in capitale di tale strumento. Diversamente, qualora non si realizzi tale ultimo evento, si attiva la recapture rule contenute nell’articolo 5 del citato DM, con l’effetto di far emergere un componente positivo costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte dell’assegnazioni dei diritti inclusi negli strumenti finanziari che corrisponde ”all’ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale” (cfr. relazione illustrativa DM 3/8/2017).
In altri termini le disposizioni di coordinamento, in applicazione dell’articolo 83 del TUIR, danno rilievo alla rappresentazione contabile dei ”diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale” (che generano componenti negativi che concorrono alla formazione della base imponibile quali reversal della riserva dademeed contribution) esclusivamente nell’ipotesi in cui l’apporto registrato in bilancio si ”converta” in un conferimento anche sul piano giuridico-formale.
Con riferimento ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi significativamente diversi a quelli di mercato, in presenza di un obbligo di restituzione, non potrà mai realizzarsi tale ultimo evento (fermo restando l’ulteriore effetto di eventuali rinunce da parte dei soci), con la conseguenza che sin dall’inizio l’apporto contabile non può assumere rilevanza fiscale. In ragione di ciò, la disposizione contenuta nel più volte citato comma 4bis all’articolo 5 del decreto dell’8 giugno 2011 non consente la deduzione degli oneri finanziari connessi ai predetti prestiti.
La ratio di tale disposizione appare connaturata alla circostanza per cui il riconoscimento delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in bilancio, come disciplinato dall’articolo 83 del TUIR, muove dall’assunto che le differenze tra la rappresentazione sostanziale dei fenomeni e quella giuridico-formale siano destinate a riassorbirsi nel tempo (cfr. relazione commissione Biasco).
Tuttavia, tale conclusione non sarebbe rispettata qualora, in assenza di un conferimento sul piano giuridico-formale (mancata conversione delle obbligazioni convertibili o prestito con obbligo di rimborso), fossero riconosciuti, ai fini fiscali, gli effetti di una rappresentazione che presuppone un apporto degli ”oneri finanziari” da parte dei sottoscrittori degli strumenti qui in esame.
Con specifico riferimento all’IRAP, giova ricordare che il principio generale che sorregge il vigente sistema impositivo di tale imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della «presa diretta da bilancio» delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi. In particolare, l’abrogazione dell’articolo 11bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito ha determinato lo «sganciamento» del tributo regionale dall’imposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio (cfr. circolari n. 26/E del 20 giugno 2012, n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009).
Anche in relazione al tributo regionale, il riconoscimento in applicazione dei principi di presa diretta dal bilancio degli effetti di una rappresentazione contabile che presuppone un apporto degli oneri finanziari da parte dei sottoscrittori degli strumenti qui in esame, per quanto sopra rappresentato, tradirebbe la ratio sottesa ai decreti di coordinamento.
Considerata, inoltre, la collocazione della disposizione oggetto dell’istanza in un corpus normativo di coordinamento sia ai fini IRES che IRAP dei principi contabili internazionali e nazionali, che le conferisce valenza sistematica, si ritiene che per le stesse ragioni che hanno portato a disattivare la derivazione rafforzata ai fini IRES i suddetti interessi figurativi devono considerarsi indeducibili anche ai fini IRAP.
In tal modo, a prescindere dallo status dei soggetti coinvolti (come nel caso in cui il finanziatore non sia obbligato alla rilevazione contabile dei maggiori componenti positivi perché qualificabile come persona fisica o appartenente alla categoria delle microimprese), altresì, si evitano effetti di tassazione anomala in presenza di finanziatori che non rilevano alcun provento finanziario seppur coinvolti nella medesima operazione.
Alla luce di quanto rappresentato dall’Istante, considerato che il finanziamento ha implicato un’iscrizione a patrimonio netto in conseguenza dell’attualizzazione dei componenti positivi e negativi, deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina di cui al comma 4bis dell’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011, pertanto ai fini fiscali non rileveranno tutte le componenti positive e negative transitate a conto economico ma solo quelle derivanti dal contratto e ciò tanto ai fini IRES che IRAP.
Il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e completezza e i suoi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formulato espressamente un quesito da parte dell’Istante, fermo restando quanto precisato in premessa.
Resta impregiudicato, altresì, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria, anche ai sensi dell’articolo 10bis, della Legge n. 212 del 2000.