FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 29 luglio 2013, n. 1098
Convenzione quadro per la disciplina delle modalità operative relative al tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studi universitario.
Con la firma da parte del Consiglio Nazionale diventa operativa la convenzione con il MIUR ed il Ministero del lavoro. Si tratta dell’ultimo atto del processo di riforma del tirocinio per l’accesso alla Professione avviato nel 2008.
É un passaggio questo importante per la ridefinizione del percorso di accesso alla nostra professione. Peraltro, é questo un buon viatico verso l’auspicata alternanza formazione/lavoro che dovrebbe essere estesa a tutti i campi e a tutti i settori per potere dare efficaci risultati nel mercato del lavoro.
I punti centrali della Convenzione sono:
– l’individuazione degli studenti che possono accedere allo specifico tirocinio;
– la perimetrazione delle classi di laurea, delle materie e dei crediti formativi necessari;
– l’obbligo di confermare la propria volontà di accedere alla professione, perfezionando il tirocinio con il tradizionale periodo di frequentazione di uno studio, entro sei mesi dal conseguimento della laurea.
Definita la cornice viene demandata ora ai Consigli Provinciali la stipula a livello territoriale delle specifiche intese con le Università in modo da stabilire preventivamente:
– il numero di studenti e studi professionali da coinvolgere;
– la collaborazione didattica e formativa.
Inoltre, la Convenzione consentirà di formalizzare, entro un percorso giuridico predeterminato, tutte quelle iniziative già in atto sul territorio che vedranno i Consigli Provinciali dell’Ordine protagonisti delle attività di orientamento e formazione per i giovani intenzionati a diventare Consulenti del Lavoro.
Con la Convenzione i Consulenti del Lavoro, primo ordine professionale a definire tale percorso di modifica del tirocinio, danno un chiaro segnale di collaborazione e apertura verso il mondo dell’Università che deve sempre più saldarsi fattivamente con l’accesso al mondo del lavoro e delle libere professioni.
Alla ripresa delle attività accademiche, sarà cura di questo Consiglio Nazionale fornire una più articolata circolare esplicativa e possibili schemi di convenzione da attivare sul territorio.
Allegato
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
convengono quanto segue
Art. 1
Con la presente convenzione quadro si disciplinano le modalità operative relative al periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio, ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Art. 2
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui al successivo art. 5, che hanno sostenuto e superato, rispettivamente, gli esami del 1° e 2° anno per le lauree, il 1° anno per le lauree magistrali, e tutti gli esami dei primi quattro anni che compongono il percorso formativo per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 3
Per le finalità di cui all’art. 1 le Università, in accordo con i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari:
Area 12 – Scienze giuridiche
IUS/01 – Diritto Privato;
IUS/04 – Diritto Commerciale;
IUS/07 – Diritto del Lavoro;
IU S/10 – Diritto Amministrativo ;
IUS/12 – Diritto Tributario;
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
e almeno 12 CFU
nell’Area 13 – Scienze economiche e statistiche
SECS-P/01 – Economia Politica;
SECS-P/07 – Economia Aziendale;
SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese;
SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale.
Art. 4
Gli studenti di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro.
Art. 5
Sono ammessi al tirocinio di cui all’art. 1 gli studenti iscritti ai corsi di seguito indicati:
a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
L-33: Scienze Economiche;
L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
LM-56: Scienze dell’Economia;
LM-62: Scienze della Politica;
LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
purché soddisfino i criteri definiti all’art. 3.
Art. 6
Gli accordi tra le Università e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui all’art. 3, devono prevedere:
il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all’art. 1;
lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un consulente del lavoro;
l’indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
la clausola che disponga l’obbligo di iscrizione al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l’impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato.
Art. 7
La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.
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