MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 11 del 7 giugno 2023
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Applicazione delle misure previste dall’art. 9 del Decreto – Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”
Si comunica che, a partire dall’8 giugno 2023, sarà possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto – Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”)
L’art. 9 del DL Alluvione Emilia-Romagna prevede che, fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo venga rilasciata, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1 al predetto decreto e disponibile sul sito internet del Fondo:
– a titolo gratuito, esonerando i soggetti richiedenti dal pagamento della commissione “una tantum” e della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite previste dalla parte IV, paragrafo D.1 e D.2 delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo; – nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90%, qualora la richiesta di garanzia venga presentata ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03; – nel caso di riassicurazione, nella misura del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria a condizione che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello non superi la percentuale massima di copertura del 80%. Tale percentuale è elevabile fino al 100%, qualora la richiesta di garanzia venga presentata ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello non superi la percentuale massima di copertura del 90% e che preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi.
Si rammenta, infine, che per la presentazione di tali richieste di garanzia al Fondo, i soggetti richiedenti dovranno utilizzare la nuova versione dell’Allegato 4 pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023; qualora i soggetti richiedenti avessero già acquisito le precedenti versioni dell’Allegato 4, sarà necessario integrarle attraverso l’acquisizione del documento “Annex-Integrazione all’Allegato 4 Alluvione Emilia Romagna”, pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023.
La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
Allegato
(testo dell’allegato)
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