MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 21 del 22 dicembre 2023

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla  Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023

Si comunica l’adozione delle misure introdotte dall’art.15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (di seguito “DL Anticipi”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023. L’art.15-bis del DL Anticipi contiene alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo, in particolare prevede:

– Ai sensi del comma 1, l’adozione per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 delle seguenti deroghe alle ordinarie modalità di funzionamento del Fondo:

a) Conferma dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 mln di euro;

La disposizione normativa viene applicata anche alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate prima del 1° gennaio 2024, essendoci continuità con la normativa previgente, ferma restando la sospensione dell’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti d’esenzione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;

b) Rimodulazioni delle percentuali di copertura che, fatta salva l’esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, risultano essere le seguenti:

FasciaFinanziamenti per esigenze di liquiditàOperazioni a fronte di investimento, Nuova Sabatini, PMI InnovativeFinanziamento del rischioMicrocredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatori certificati
155%   
2
3 

60%

80%50%80%
4
5n.a.n.a.n.a. 

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024; tali percentuali verranno applicate anche a tutte le richieste di ammissione presentate prima di tale data e non ancora deliberate. Si rammenta che, nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale riportata in tabella rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all’80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%;

c) Innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati. Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50 mila euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80% e con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024; si specifica, inoltre, quanto segue:

– l’applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo è prevista solo nel caso in cui i soggetti beneficiari finali siano in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente;

– gli importi massimi disposti dalla norma sono da considerarsi per singolo soggetto beneficiario e non per singola operazione; – per tutte le richieste di ammissione presentate prima e non ancora deliberate alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti richiedenti, dovranno inviare, ove previsto, i dati necessari per l’applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) ammissibilità alla garanzia del Fondo degli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni di importo non superiore a 60 mila euro e senza applicazione del modello di valutazione del Fondo. Si specifica, inoltre, che gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una apposita sezione speciale.

Le garanzie rilasciate in favore di questi nuovi soggetti beneficiari non potranno essere superiori al 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo;

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2024. Si specifica, inoltre, quanto segue:

– l’importo massimo di 60 mila euro è da considerarsi per singola operazione finanziaria; – la percentuale di copertura prevista è pari all’80%;

e) ammissibilità alla garanzia del Fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (di seguito mid- cap), oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio;

La disposizione normativa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si specifica, inoltre, quanto segue:

– la nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell’ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzie su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto, per quanto riguarda i portafogli già garantiti, sarà possibile, anche dopo il 1° gennaio 2024, l’inclusione di operazioni a beneficio di imprese rientranti nella precedente definizione di mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499 al momento della richiesta di agevolazione senza tener conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese);

– le percentuali di copertura applicate sono le seguenti:

FasciaFinanziamenti per esigenze di liquiditàOperazioni a fronte di investimentoStart-up innovative e incubatori certificatiStart-up
130%40%40%40%
2
3
4
5n.a.n.a.  

Si rammenta che, nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale riportata in tabella rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all’80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%;

f) applicazione alle richieste di garanzia riferite alle imprese mid-cap di una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal Fondo;

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione che saranno accolte al termine della sospensione dell’efficacia di cui al punto precedente;

g) gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro dimensione;

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024;

Si rammenta, inoltre, che per quanto non disposto dal suddetto comma 1, trovano applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

– Ai sensi del comma 3, la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art.10, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017, è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua di non perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite superi la soglia del 5%. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario;

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia diretta del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024;

– Ai sensi del comma 4 e con riferimento ai portafogli di obbligazioni, la riduzione a 500 mila euro dell’importo minimo delle obbligazioni previsto dall’art.15, comma 2, del DL 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di inclusione presentate dal 1° gennaio 2024 con riferimento anche a portafogli di obbligazioni sui quali sia stata già rilasciata la garanzia del Fondo.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it