La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 129 depositata il 7 gennaio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali e sequestro per equivalente ha statuito che la costituzione di un fondo patrimoniale operata appena prima della commissione dei reati di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute può integrare il delitto di sottrazione fraudolenta. Per cui in ogni caso il bene confluito nel fondo è sequestrabile, anche se in precedenza era di proprietà del coniuge estraneo al procedimento penale. L’aspetto rilevante è la sola disponibilità al momento del sequestro.
La vicenda ha riguardato un amministratore di una società che era indagato per i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 74/2000 per aver omesso il pagamento delle ritenute e dell’Iva oltre che per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per aver costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di proprietà sua e del coniuge.
Il Gip aveva disposto il sequestro di un immobile facente parte del fondo che, in precedenza, era di proprietà esclusiva della propria moglie, dal momento che i coniugi erano in regime di separazione dei beni.
Avverso la decisione del GIP presa su richiesta del PM l’imputato con ricorso al Tribunale del riesame chiedeva il dissequestro dei beni. Il Tribunale adito rigettava il ricorso dell’imputato.
Per la cassazione della decisione del giudice di merito, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso dinanzi alla Corte Suprema. In particolare il ricorrente lamentava, tra le altre motivazioni, che il citato immobile risultasse, prima della costituzione del fondo, di esclusiva proprietà della moglie e, dal momento che i coniugi si trovavano in regime di separazione dei beni, era inverosimile che scopo dell’operazione fosse la sottrazione di beni alla garanzia del credito erariale. Infatti, un’eventuale procedura di riscossione delle imposte non avrebbe potuto aggredire l’immobile essendo di proprietà esclusiva della moglie.
Gli Ermellini respingono il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità hanno chiarito che è sequestrabile il bene confluito nel fondo, anche se in precedenza risultava di esclusiva proprietà del coniuge estraneo al procedimento penale.
Infatti per i giudici del Palazzaccio il vincolo cautelare riguarda il bene destinato al fondo, la cui proprietà, come espressamente previsto dalla legge, spetta ad entrambi i coniugi se non previsto differentemente all’atto di costituzione. Ha quindi rilievo, in tale contesto, solo la disponibilità al momento del sequestro. Nella fattispecie alla data del sequestro per equivalente il bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi.
Con la decisione in commento la Cassazione statuisce un principio particolarmente rigoroso. Infatti in giurisprudenza di legittimità è ormai condivisa la possibilità di sequestrare i beni del fondo patrimoniale soprattutto se lo stesso sia stato costituito per eludere le garanzie del fisco. Nel caso di specie l’immobile sequestrato in precedenza, era di proprietà del coniuge non indagato. Se fosse rimasto nella disponibilità esclusiva della moglie dell’imprenditore, considerato il regime di separazione dei beni, probabilmente non sarebbe stato semplice sottoporlo a sequestro.
Per completezza, infine, va segnalato che tra i motivi di ricorsi per cassazione era stato anche lamentato che la misura cautelare riguardava i beni dell’amministratore e non della società, la quale, in ultima istanza, ha tratto beneficio dagli omessi versamenti delle ritenute e dell’Iva
Sul punto la sentenza ricorda che la delicata questione di confiscare i beni della società in presenza di reati tributari commessi nel suo interesse dall’amministratore, è stata rimessa alle Sezioni Unite (ordinanza n. 46726 del 22 novembre 2013).
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