AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 febbraio 2019, n. 59
Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 15, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
Quesito
Alfa S.r.l. (di seguito “Alfa” oppure “l’Istante”) porrà in essere un’operazione di fusione per incorporazione della società partecipata al 100 per cento Beta S.r.l. (di seguito, “Beta”), come da delibera assembleare del xxx 2018.
L’operazione avrà efficacia giuridica al xxx 2018, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018.
Entrambe le società coinvolte nell’operazione appartengono al gruppo Alfa e operano nello stesso settore economico.
Per effetto della fusione, Alfa annullerà la propria partecipazione totalitaria in Beta e non modificherà il proprio oggetto sociale.
Alfa adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS e l’operazione da realizzare, qualificabile come business combination involving entities or businesses under commn control, sarà contabilizzata secondo le indicazioni contenute nei documenti OPI n. 1 e n. 2 di Assirevi.
A fusione completata, Alfa iscriverà nel proprio bilancio individuale una “Lista Clienti” del valore netto contabile di euro xxx, con il relativo Fondo imposte differite di euro xxx (valori al 31 dicembre 2017), come risultanti dal bilancio consolidato della controllante.
La Lista Clienti è stata, infatti, iscritta nel bilancio consolidato in conseguenza della Price Purchase Allocation (“PPA”) determinata al momento dell’acquisizione di Beta (per fusione con concambio) da parte di Alfa S.p.A. nel corso del 2014, contabilizzata quale operazione di business acquisition in base al principio IFRS 3. Ciò ha comportato la rivalutazione della partecipazione già detenuta da Beta S.p.A. in Beta (poi conferita da Alfa S.p.A. a Alfa contestualmente alla incorporazione di Beta S.p.A.).
Per effetto del principio della continuità dei valori da seguire in base ai documenti Assirevi OPI 1 e OPI 2, come anticipato, la Lista Clienti risulterà iscritta nel bilancio separato post fusione di Alfa.
L’Istante chiede conferma della possibilità di beneficiare dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, dei maggiori valori (Lista Clienti) iscritti in bilancio in seguito all’operazione straordinaria.
Soluzione prospettata dal contribuente
Alfa, uniformandosi al criterio contabile della continuità dei valori previsto dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2, iscriverà nel proprio bilancio separato post fusione i valori delle attività e delle passività della incorporata, come risultanti dal bilancio consolidato della controllante, in ossequio al metodo predecessor basis, secondo il quale le attività nette sono trasferite ai valori risultanti alla data del trasferimento dal bilancio consolidato della controllante comune delle società che realizzano l’aggregazione.
Sul punto, l’Istante ha illustrato che il xxx 2014 Alfa S.p.A. ha acquisito una partecipazione del x per cento in Beta S.p.A. per poi incorporarla il xxx 2014 con efficacia a decorrere dal xxx successivo.
Per effetto della predetta fusione e in applicazione del PPA di cui all’IFRS 3, si è determinata la rivalutazione della partecipazione già detenuta da Beta S.p.A. in Beta, iscritta nella situazione contabile (ante fusione) al xxx 2014 di Beta S.p.A.. Nel bilancio consolidato è dunque emerso l’asset immateriale implicito riferito al portafoglio clienti, al quale è stato attribuito una vita utile di 10 anni.
Contestualmente alla fusione, Alfa S.p.A. ha conferito a Alfa le partecipazioni detenute in Beta.
Con riferimento a Beta, con nota trasmessa l’8 febbraio 2019, prot. RU n. xxx, l’Istante precisa che la società faceva parte del Gruppo Beta acquisito dal Gruppo Alfa nel 2014 mediante fusione per incorporazione della capogruppo Beta Spa (che deteneva il 100% di Beta) in Alfa S.p.A.. Il principale socio precedente di Beta Spa era Gamma con circa il xx% delle azioni.
Contestualmente alla fusione della controllante, il 100% della partecipazione di Beta è stata conferita in Alfa.
Con successiva nota dell’8 febbraio 2019 prot. RU n. xxx, l’ istante ha precisato che:
“Relativamente alla valutazione del fair value degli asset intangibili acquisiti, le valutazioni effettuate dal management hanno portato ad identificare le seguenti differenze significative tra valore contabile e fair value:
– xxx milioni di euro relativi ai beni in concessione. È stato individuato il VIR (Valore Industriale Residuo) quale parametro maggiormente rappresentativo per la valutazione al fair value dei diritti acquisiti;
– xxx milioni di euro derivanti dalla valutazione della lista clienti ramo1. Per la determinazione del fair value è stato elaborato un business case di un operatore attivo nel settore ramo1 raffrontato al metodo dei multipli delle transazioni riguardanti operatori della vendita;
– xxx milioni di euro derivanti dalla valutazione della lista clienti ramo2. Il valore è stato determinato sulla base delle caratteristiche dell’ambito di riferimento e sulla base di modelli interni di stima.
Sulla base delle informazioni disponibili alla data dell’acquisizione, ovvero al xxx 2014, le valutazioni condotte dal management hanno portato ad identificare una passività potenziale, connessa ad operazioni societarie pregresse, pari a xxx milioni di euro. La fiscalità differita correlata a tali valutazioni ha determinato l’iscrizione di attività per xxx milioni di euro e passività per xxx milioni di euro.
Nell’ambito del progetto di integrazione fu inoltre definito che, a seguito della fusione, le attività delramo1 di Beta S.p.a. sarebbero state conferite nella società del Gruppo Delta S.p.a. (che a seguito dell’operazione ha mutato denominazione in DeltaBeta Sp.a.) e che le attività di vendita beni ramo1 e beni ramo2 sarebbero state conferite in Beta S.r.l.. A fronte di quanto concordato, in data xx 2014, le partecipazioni in Beta2 S.r.l. e Beta S.r.l. furono conferite in Alfa S.r.l.. Inoltre, sempre in pari data, fu conferito in Delta S.p.a. il ramo aziendale finalizzato principalmente allo svolgimento dell’attività di distribuzione, nonché le partecipazioni detenute dalla società e relative alla attività ramo1nello Stato X.
L’operazione di fusione (di Beta S.p.a. in Alfa S.p.a.) e l’operazione di conferimento in esame (di Beta S.r.l. in Alfa S.r.l.), pur essendo avvenute con la medesima data di efficacia (xx 2014), devono essere analizzate separatamente perché concettualmente conseguenti. Nello specifico l’operazione di fusione ha determinato la seguente scrittura contabile provvisoria in Alfa S.p.a.:
Dare | Avere | |
Capitale sociale | xx.xxx.xx8 | |
Riserva IFRS 3 | xx.xxx.xx0 | |
Transitorio acquisizione | xxx.xxx.xx8 |
L’aumento del capitale sociale e la relativa riserva di patrimonio netto denominata “IFRS 3” (a richiamo del principio contabile internazionale che disciplina le operazioni di aggregazione aziendale) rappresenta la valutazione a fair value del c.d. corrispettivo trasferito, ovvero (trattandosi di un’operazione di concambio azionario) il valore di borsa delle azioni di Alfa S.p.a. emesse alla data di efficacia dell’operazione. La contropartita, denominata “Transitorio acquisizione” rappresenta il valore oggetto della successiva purchase price allocation ai sensi del citato principio contabile.
Nell’effettuare tale processo valutativo il Gruppo Alfa si è fatto supportare da un professionista indipendente (società di revisione Zeta S.p.a.) con la finalità di individuare il valore equo degli asset iscritti nei bilanci delle società acquisite così come quello degli asset non iscritti, ma oggetto di rilevazione in sede di business combination. A conclusione di tale processo è stato possibile individuare per la società Beta S.r.l. un asset immateriale “implicito” riferito al proprio portafoglio clienti a cui è stata attribuita una vita utile residua di 10 anni.
Questa valutazione, assieme alla relazione di stima ex art. 2465 del codice civile redatta per il conferimento delle partecipazioni totalitarie, ha permesso di attribuire un valore equo alle partecipazioni di Beta S.r.l. e Beta2 S.r.l. conferite in Alfa S.r.l. di euro xx.xxx.422,03. Tale importo rappresenta, quindi, quanto allocato alle suddette partecipazioni rispetto al valore complessivo acquisito pari a euro xxx.xxx.338,50.
Si riporta di seguito la rilevazione completa dell’attribuzione del maggior valore connesso all’acquisizione del Gruppo Beta nel bilancio di Alfa S.p.A.:
Dare | Avere | |
Partecipazione Beta | xx.xxx.xxx,03 | |
Partecipazione Delta | xxx.xxx.xxx,59 | |
Attività patrimoniali (diverse voci) | xx.xxx.xxx,51 | |
Passività patrimoniali (diverse voci) | x.xxx.xxx,63 | |
Partecipazione Beta (già detenuta) | x.xxx.xxx,00 | |
Transitorio acquisizione | xxx.xxx.xxx,50 | |
xxx.xxx.xxx,13 | xxx.xxx.xxx,13 | |
Dettaglio conferimento Alfa: | ||
Partecipazione Beta (valore di libro) | x.xxx.xxx,89 | |
Partecipazione Beta2 (valore di libro) | xxx.xxx,15 | |
Lista clienti Beta | xx.xxx.xxx,00 | |
Effetto fiscale lista clienti | -xx.xxx.xxx,00 | |
Effetto consolidamento Beta | x.xxx.xxx,00 | |
Effetto consolidamento Beta2 | x.xxx.xxx,00 | |
xx.xxx.xxx,03 |
Il valore c.d. “di libro” delle partecipazioni rappresenta il valore a suo tempo iscritto nel bilancio della società acquisita Beta S.p.a. e confluito per effetto della fusione nel bilancio di Alfa S.p.a.. Il valore della lista clienti, come già esplicitato, rappresenta un asset “emerso” solo in sede di acquisizione e pertanto non precedentemente iscritto nel bilancio della società acquisita. Le voci “effetto consolidamento” rappresentano, per ogni partecipazione conferita, la differenza tra il valore di libro delle stesse e il rispettivo patrimonio netto contabile alla data di acquisizione. L’inclusione di queste poste nella valutazione delle partecipazioni conferite in Alfa S.r.l. si è resa necessaria per garantire una rappresentazione coerente del valore delle stesse nel bilancio di Alfa S.p.a.. Contrariamente, infatti, il maggior valore delle attività nette iscritte nei bilanci di Beta S.r.l. e Beta2 S.r.l. rispetto al costo storico delle partecipazioni (valore di libro) sarebbe rimasto iscritto nella controllante Alfa S.p.a. come quota del corrispettivo dell’acquisizione da allocare (e quindi erroneamente attribuibile ad avviamento).
Per effetto dell’approccio metodologico appena illustrato, il valore delle partecipazioni di Beta S.r.l. e Beta2 S.r.l. iscritto nel bilancio di Alfa S.r.l. è rappresentato dalla somma del valore di libro e della lista clienti al netto della relativa fiscalità differita (per Beta S.rl. quindi dalla somma di euro xxx, xxx e – xxx). Non sono quindi state considerate le voci “effetto consolidamento” poiché specificatamente riferite ad una differenza tra valori storici (costo iniziale della partecipazione) e correnti (valore del patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio) che deve emergere solo in sede di consolidamento poiché non oggetto di nessuna valutazione specifica. La scrittura di conferimento effettuata in Alfa S.r.l. risulta quindi la seguente:
Dare | Avere | |
Capitale sociale | xx.xxx,00 | |
Riserva sovraprezzo | xx.xxx.xxx,03 | |
Partecipazione Beta | xx.xxx.xxx,89 | |
Partecipazione Beta2 | xxx.xxx,14 | |
xx.xxx.xxx,00 | xx.xxx.xxx,00 |
Si noti, in particolare, che l’iscrizione del valore della lista clienti (implicita nel valore della partecipazione in Beta S.r.l.) avviene solo nel bilancio consolidato del Gruppo Alfa al momento di storno della partecipazione nellacontrollata contro il patrimonio netto della stessa. In merito alle scritture contabili necessarie alla rappresentazione dell’operazione nel bilancio consolidato, al 31 dicembre 2014 è stata effettuata la seguente scrittura di consolidamento:
Dare | Avere | |
Lista clienti | xx.xxx.xx5 | |
Fondo imposte differite | xx.xxx.xx2 | |
Utili indivisi | xx.xxx.xx3 | |
xx.xxx.xx5 | xx.xxx.xx5 |
A differenza di tutte le altre valutazioni a fair value effettuate in sede di business combination che sono state riflesse nel bilancio individuale di Alfa S.p.A. (e successivamente conferite in DeltaBeta S.p.A.), nel caso della lista clienti di Beta Srl essa emerge solamente nel bilancio consolidato, poiché riferita ad asset impliciti iscritti in una società controllata (e non nella società oggetto di incorporazione per fusione).
In corrispondenza dello stesso bilancio è stato poi calcolato l’ammortamento di periodo di tale lista clienti (utilizzando un’aliquota ridotta del 50% per effetto dell’aver acquisito il controllo nel secondo semestre), per la quale è stata definita una vita utile di 10 anni:
Dare | Avere | |
Ammortamento immob. immateriali | x.xxx.xx9 | |
Fondo ammortamento lista clienti | x.xxx.xx9 | |
Fondo imposte differite | xxx.xx5 | |
Imposte differite C/E | xxx.xx5 | |
x.xxx.xx4 | x.xxx.xx4 |
In considerazione dei processi di ammortamento intervenuti negli anni successivi, la situazione contabile nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 risultava essere la seguente:
Lista clienti | xx.xxx.xx5 |
Fondo ammortamento lista clienti | -xx.xxx.xx0 |
Fondo imposte differite | -x.xxx.xx0 |
Nel corso dell’esercizio 2018 si è poi proceduto alla contabilizzazione dell’operazione di fusione tramite la seguente rilevazione contabile (sintetica):
Dare | Avere | |
Lista clienti | xx.xxx.xx5 | |
Fondo ammortamento lista clienti | xx.xxx.xx0 | |
Fondo imposte differite | x.xxx.xx0 | |
Partecipazione | xx.xxx.xx2 | |
Transitorio attivo | xx.xxx.xx7 | |
Transitorio passivo | xx.xxx.xx1 | |
Transitorio economico | x.xxx.xx7 | |
Storno dividendi | x.xxx.xx5 | |
Riserva fusione | x.xxx.xx7 | |
xx.xxx.xx7 | xx.xxx.xx7 |
Le voci “transitorio” rappresentano la sintesi dei saldi confluiti nel bilancio dell’incorporante Alfa Srl (crediti e debiti commerciali, crediti e debiti tributari, ecc.). Sono inclusi anche i valori economici dell’esercizio 2018 fino alla data di efficacia giuridica della fusione poiché è stata prevista la retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio. La voce “Partecipazione” rappresenta lo storno del valore iscritto all’atto dell’acquisizione. Le voci “Lista Clienti”, “Fondo ammortamento lista clienti” e “Fondo imposte differite” sono i valori ereditati dal bilancio consolidato, poiché già in questo iscritti al momento dell’acquisizione del controllo. La voce “Storno dividendi” rappresenta la rettifica dei proventi per dividendi rilevati nel corso dell’esercizio 2018 dall’incorporante Alfa Srl e stornati per la retrodatazione degli effetti contabili.
La voce residuale “Riserva” rappresenta la differenza, alla data di efficacia contabile, tra valore della partecipazione e saldi caricati.
Per effetto dell’operazione di aggregazione sopra descritta, la lista clienti non è stata iscritta in una Riserva negativa di patrimonio netto e non ne ha generate. Ciò in quanto, in ossequio al principio della continuità dei valori contabili, previsto dal Documento Assirevi OPI n. 2 (Revised), in caso di operazioni under common control, la società incorporante ha iscritto nel proprio bilancio separato post fusione i valori delle attività e passività dell’incorporata quale risultante dal bilancio consolidato della controllante (Alfa Spa). Pertanto, la incorporante ha iscritto anche il valore contabile corrispondente alla lista clienti dell’incorporata, al netto dell’effetto fiscale, in quanto tale valore era già stato iscritto nel bilancio consolidato della controllante per effetto dell’originaria acquisizione della partecipazione da soggetti terzi, estranei al gruppo, operazione quest’ultima rientrata in ambito IFRS3.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’acquisizione della partecipazione fosse avvenuta non da soggetti terzi, ma da soggetti appartenenti al gruppo, nel bilancio consolidato sarebbe stata iscritta non la lista clienti, ma una riserva negativa di patrimonio netto, espressione della differenza tra il valore di apporto e quello preesistente presso la società dante causa; e tale riserva negativa di patrimonio netto, con l’operazione di fusione, sarebbe stata ereditata nel bilancio della incorporante post fusione, senza far emergere alcun maggior valore nell’attivo.
Nella prima ipotesi, quindi, a differenza della seconda, l’applicazione del principio della continuità dei valori comporta l’iscrizione di maggiori valori contabili, le liste clienti appunto, non riconosciuti fiscalmente, facendo emergere quei disallineamenti tra maggiori valori civili e corrispondenti valori fiscali che le discipline di affrancamento intendono eliminare, tale essendo la ratio espressa nella R.M. 124/E del 6 dicembre 2010″.
L’Istante ha fatto presente, inoltre, che Alfa S.p.A. non ha proceduto al riallineamento del maggior valore della partecipazione di controllo acquisita in Beta al momento della incorporazione di Beta S.p.A., in quanto ha contestualmente posto in essere il conferimento realizzativo di tale partecipazione in Beta e sarebbe, pertanto, incorsa nella revoca degli effetti fiscali del riallineamento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Provvedimento attuativo n. 2014/77035.
Per Alfa S.p.A. neppure sarebbe stato possibile l’affrancamento in qualità di conferente, cioè in base l’articolo 2, comma 2, lettera k), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014, in quanto al conferimento non è conseguita la acquisizione/integrazione di una partecipazione di controllo nella conferitaria (tale rapporto era, infatti, preesistente al conferimento) come richiesto dalla citata disposizione del Provvedimento.
Neppure la medesima Istante avrebbe potuto procedere al riallineamento in qualità di conferitaria dal momento che, dal punto di vista meramente contabile, tale maggior valore della partecipazione non è emerso.
Alfa ritiene, dunque, di poter affrancare i valori della Lista Clienti in sede di fusione con Beta, dal momento che la successione nei saldi del bilancio consolidato fa emergere quel disallineamento tra maggiori valori civilistici iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori fiscali che, anche seguendo la prassi dell’Agenzia delle entrate, le discipline di affrancamento intendono eliminare.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In deroga alle disposizioni dell’articolo 176, comma 2-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), l’articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 dispone che “i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter” con le peculiari aliquote e modalità previste nel medesimo testo legislativo.
In generale, i regimi di affrancamento previsti sia dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR che dall’articolo 15 del D.L. n. 185/2008, consentono di dare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).
In base alla descrizione fornita in istanza, la Lista Clienti di Beta rappresenta un asset emerso nel bilancio consolidato di Alfa S.p.A. in sede di acquisizione del gruppo Beta, al momento di storno della partecipazione nella controllata contro il patrimonio netto della stessa.
La successiva fusione per incorporazione, tra entità under common control, di Beta da parte di Alfa, dopo che quest’ultima ne aveva ricevuto il conferimento delle partecipazioni dalla controllante Alfa S.p.A., comporta l’applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l’assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un’acquisizione in senso sostanziale.
Ciò posto, si osserva che, nella misura in cui la fusione tra entità under common control comporti in base alla corretta applicazione dei principi contabili il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185 del 2008 mediante l’assolvimento dell’imposizione sostitutiva sui valori residui netti con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.Si osserva, infine, che rimane ferma la potestà dell’amministrazione finanziaria di verificare sia la liceità del comportamento contabile adottato sia la corretta quantificazione dell’ammontare dei disallineamenti emergenti nel bilancio individuale, post-fusione, della società istante; a tal proposito, si evidenzia che ogni valutazione in merito all’individuazione del fair value delle attività e passività trasferite è estranea all’ambito applicativo dell’interpello e riscontrabile dall’amministrazione finanziaria unicamente in sede di accertamento (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1).